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TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sentenza n. 1501/2023 del 09-11-2023

principi giuridici

La pubblicità della cessione del credito prescritta dall'art. 58 TUB ha natura dichiarativa e non costitutiva, con funzioni di notificazione, e, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, è sufficiente la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.

Il fideiussore non è legittimato ad agire per l'accertamento negativo del credito o per la ripetizione di indebito in relazione a contratti di conto corrente e di finanziamento stipulati dal debitore principale, in difetto di azioni intraprese dall'istituto di credito nei confronti del fideiussore stesso.

La nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, accertata da ### n. 55 del 2005, si applica alle fideiussioni omnibus riproduttive di tale schema, mentre, in caso di fideiussione specifica, la parte che eccepisce la nullità delle clausole anticoncorrenziali deve dimostrare l'usuale utilizzo dello stesso schema da parte di un novero di istituti bancari, tale da rivelare una prassi uniforme frutto di intese anticoncorrenziali a monte.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Fideiussioni e Legittimazione dei Fideiussori: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Agrigento


Il Tribunale di Agrigento si è pronunciato in merito a una controversia originata da un atto di citazione promosso da una società a responsabilità limitata, in qualità di debitrice principale, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti di una banca. Gli attori contestavano la validità di diversi contratti bancari, tra cui conti correnti, conti anticipi e mutui chirografari, lamentando l'applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti per iscritto e la nullità di clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto e al calcolo della valuta. I fideiussori, inoltre, chiedevano l'accertamento della nullità delle fideiussioni da loro prestate.
Nel corso del giudizio, la banca convenuta ha subito una cessione di credito, con conseguente intervento nel processo della società cessionaria. Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della successione nel processo a seguito della cessione del credito, ribadendo che la cessione determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, con la conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, fino all'eventuale estromissione. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato le domande degli attori. In particolare, ha ritenuto che i fideiussori fossero privi di legittimazione processuale con riguardo alle domande formulate dalla debitrice principale, in quanto, in assenza di azioni intraprese dalla banca in relazione ai saldi del conto corrente e del contratto di finanziamento, la domanda di accertamento negativo del credito può essere proposta solo dal titolare dell'interesse leso. Il Tribunale ha richiamato il principio di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, sancito dagli artt. 1939 e 1945 c.c., evidenziando che la legittimazione dei garanti subentra solo a fronte dell'escussione della fideiussione.
Quanto alla domanda di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa ###, il Tribunale ha distinto tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, rilevando che, nel caso di specie, la maggior parte delle fideiussioni erano specifiche, in quanto prestate a garanzia di una determinata operazione bancaria. Il Tribunale ha precisato che il ### della ### d'### n. 55 del 2005, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287 del 1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, si riferisce esclusivamente alle fideiussioni omnibus riproduttive di tale schema contrattuale vietato a monte. Anche qualora si volesse applicare il principio di diritto espresso dalle ### della Cassazione nella sentenza n. 41994/21, che ha sancito la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI nelle fideiussioni omnibus, il Tribunale ha evidenziato che spetta ai contraenti dimostrare che non avrebbero concluso il contratto fideiussorio senza le clausole in questione. Nel caso di fideiussioni specifiche, inoltre, la parte attrice avrebbe dovuto fornire una prova più rigorosa dell'usuale utilizzo da parte di un novero di istituti bancari dello stesso schema di fideiussione, al fine di dimostrare l'esistenza di intese anticoncorrenziali a monte.
Infine, il Tribunale ha rigettato le ulteriori domande risarcitorie avanzate nei confronti della banca convenuta, in quanto prive di specifiche allegazioni e sfornite di prova.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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