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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sentenza n. 404/2019 del 20-05-2019

principi giuridici

Nei fondi a dislivello negli abitati, il proprietario del fondo superiore è tenuto a sopportare per intero le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo, salvo che il dislivello sia stato causato da interventi del proprietario del fondo inferiore.

L'esistenza o meno di barbacani in un muro di contenimento è irrilevante ai fini della responsabilità per il crollo del muro stesso, non potendo considerarsi concausa del crollo la loro assenza o chiusura.

Il proprietario del fondo superiore, tenuto ai sensi dell'art. 887 c.c. a sostenere per intero le spese di costruzione e manutenzione del muro divisorio, è responsabile dei danni derivati al proprietario del fondo inferiore per la mancata o non tempestiva realizzazione di detti interventi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione delle Spese per il Muro di Confine tra Fondi a Dislivello: Applicazione dell'Articolo 887 del Codice Civile


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della ripartizione delle spese per la ricostruzione di un muro di confine crollato tra due proprietà poste a livelli differenti. La vicenda trae origine dal crollo di una porzione di un muro di contenimento, originariamente di proprietà comune, che separava due fondi limitrofi. La società attrice, proprietaria del fondo a quota inferiore, ha citato in giudizio il proprietario del fondo soprastante, chiedendone la condanna alla ricostruzione del muro e al risarcimento dei danni subiti a causa del crollo. Il convenuto, a sua volta, ha contestato la pretesa, sostenendo che la responsabilità della ricostruzione dovesse essere ripartita tra le parti e imputando il crollo a presunte concause imputabili alla società attrice, quali la chiusura di barbacani e un innalzamento del muro.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le perizie tecniche disposte nel corso del giudizio e in precedenti procedimenti di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto applicabile al caso di specie l'articolo 887 del Codice Civile. Tale norma disciplina la costruzione del muro divisorio tra fondi a diverso livello, stabilendo che la parte del muro che va dalle fondamenta sino al livello più alto del fondo superiore deve essere costruita a spese esclusive del proprietario di quest'ultimo, mentre la parte superiore, con funzione di muro divisorio, è a spese comuni.
Il giudice ha evidenziato come le perizie abbiano accertato che il crollo del muro fosse dovuto principalmente alla vetustà del manufatto, alla scarsa qualità dei materiali utilizzati e all'assenza di un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Le presunte concause invocate dal convenuto sono state ritenute irrilevanti ai fini della causazione del crollo. In particolare, è stato accertato che la chiusura dei barbacani non aveva inciso sulla stabilità del muro e che l'innalzamento del muro ad opera della società attrice non aveva avuto alcun effetto negativo, potendo addirittura aver contribuito alla sua stabilità.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato il proprietario del fondo superiore a sostenere integralmente le spese di ricostruzione del muro, quantificate in ### oltre al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, determinati in ### oltre rivalutazione e interessi. Il giudice ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui il proprietario del fondo superiore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata costruzione o manutenzione del muro divisorio, in quanto tenuto a garantirne la stabilità e l'efficienza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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