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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sentenza n. 567/2020 del 07-10-2020

principi giuridici

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo, in forza del combinato disposto dell'art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 1901 c.c., a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, anche qualora il premio assicurativo non sia stato pagato o il contratto di assicurazione non sia efficace, rilevando, ai fini della possibilità di promuovere l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni micropermanenti, la personalizzazione del risarcimento non costituisce un automatismo, ma richiede l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Civile Auto: Valore del Contrassegno Assicurativo e Tutela del Terzo Danneggiato


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda risarcitoria derivante da un sinistro stradale che ha visto coinvolta una persona investita da un veicolo mentre attraversava un passaggio pedonale. La controversia si è concentrata principalmente sull'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo investitore e sulla validità della copertura assicurativa al momento dell'incidente.
Nel caso specifico, l'attore ha citato in giudizio il conducente del veicolo, ritenuto responsabile dell'investimento, e, in un primo momento, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ipotizzando l'assenza di copertura assicurativa. Successivamente, a seguito delle difese sollevate, è stata chiamata in causa anche la compagnia assicurativa indicata come garante della responsabilità civile dell'autoveicolo.
Il Tribunale ha accertato la piena responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, basandosi sulle dichiarazioni rese dallo stesso, sulle risultanze del verbale redatto dalle autorità intervenute e sulla mancata risposta all'interrogatorio formale.
La questione centrale della controversia ha riguardato la validità della polizza assicurativa. Sebbene il conducente del veicolo avesse esibito un contrassegno assicurativo apparentemente valido, la compagnia assicurativa ha eccepito l'annullamento della polizza per mancato pagamento di una rata del premio.
Il Tribunale, richiamando consolidati principi giurisprudenziali, ha statuito che, nei confronti del terzo danneggiato, ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno assicurativo, non la validità del rapporto assicurativo. Pertanto, la compagnia assicurativa, avendo rilasciato un contrassegno che ingenerava nel terzo danneggiato il legittimo affidamento sulla copertura assicurativa, è stata ritenuta responsabile del risarcimento del danno, salvo poi rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro.
Il Tribunale ha quindi condannato la compagnia assicurativa e il conducente del veicolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, quantificati sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Contestualmente, ha riconosciuto il diritto della compagnia assicurativa di rivalersi nei confronti del conducente per quanto pagato a titolo di risarcimento.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ritenendo accertata la sussistenza della copertura assicurativa. Tuttavia, ha condannato il conducente e la compagnia assicurativa a rifondere all'impresa designata le spese legali sostenute, in ragione del comportamento processuale tenuto e del principio di soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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