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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sentenza n. 53/2023 del 13-02-2023

principi giuridici

In caso di cessione di ramo d'azienda, il superminimo retributivo, quale eccezione individuale al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, deve essere provato rigorosamente nella sua quantificazione per essere opponibile al cessionario ai sensi dell'art. 2112, comma 1, c.c.

La comunicazione datoriale di riconoscimento di un inquadramento superiore e di un fringe benefit, in assenza di contestazioni e in presenza di esecuzione delle relative modifiche contrattuali, non configura una mera proposta, bensì la conferma di un accordo negoziale già raggiunto.

La revoca immotivata del fringe benefit costituito dall'uso promiscuo di autovettura aziendale, incidendo sulla retribuzione del lavoratore e costringendolo all'acquisto di un veicolo per l'espletamento delle proprie mansioni, determina un danno risarcibile a carico del datore di lavoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Riconoscimento di Inquadramento Superiore e Diritto al Risarcimento per Revoca di Fringe Benefit
La sentenza in esame affronta una controversia tra un lavoratore e una cooperativa sociale in merito all'inquadramento contrattuale, alla conservazione di un presunto superminimo retributivo e alla revoca di un benefit aziendale. Il lavoratore, assunto inizialmente come direttore di una struttura residenziale per anziani, lamentava di non aver ricevuto il corretto inquadramento contrattuale (F2 o, in subordine, F1 del CCNL Cooperative Sociali), di aver subito una riduzione della retribuzione precedentemente percepita e di essere stato privato dell'uso promiscuo dell'auto aziendale.
Il lavoratore sosteneva che, in virtù di accordi pregressi con i precedenti datori di lavoro, gli era stato garantito un determinato livello retributivo, comprensivo di un superminimo, e che la cooperativa, subentrata nel rapporto di lavoro a seguito di cessione di ramo d'azienda, non avesse rispettato tali accordi. Contestava, inoltre, la revoca dell'auto aziendale, ritenendola illegittima e lesiva dei suoi diritti.
La cooperativa si difendeva negando l'esistenza di un accordo formale sul superminimo e contestando la legittimità delle pretese del lavoratore in merito all'inquadramento superiore. Affermava che l'assegnazione dell'auto aziendale era legata a specifiche mansioni di coordinamento che il lavoratore non svolgeva più.
Il Tribunale ha parzialmente accolto le richieste del lavoratore. In particolare, ha riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello F1 del CCNL Cooperative Sociali, con decorrenza da aprile 2018, e il diritto all'uso promiscuo dell'auto aziendale a partire dalla stessa data. I giudici hanno basato la loro decisione su una comunicazione interna della cooperativa che confermava un accordo negoziale già raggiunto con il lavoratore. Il Tribunale ha ritenuto illegittima la successiva dequalificazione professionale e la revoca del benefit, in quanto non giustificate da modifiche delle mansioni o dell'incarico del lavoratore.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di riconoscimento del superminimo retributivo, ritenendo che il lavoratore non avesse fornito una prova sufficientemente rigorosa dell'esistenza di un accordo formale e certo in tal senso. Inoltre, ha evidenziato che le modalità di erogazione della retribuzione, con l'indicazione di voci variabili in busta paga, non consentivano di individuare con precisione l'ammontare del superminimo.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per le spese sostenute dal lavoratore per l'acquisto e l'utilizzo di un'auto in sostituzione di quella aziendale. I giudici hanno riconosciuto che la revoca del benefit aveva costretto il lavoratore a sostenere costi aggiuntivi per poter continuare a svolgere le proprie mansioni lavorative. La quantificazione del danno, non specificamente contestata dalla cooperativa, è stata integralmente riconosciuta. La causa è stata rimessa in istruttoria per la quantificazione delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'inquadramento superiore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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