TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sentenza n. 700/2023 del 01-08-2023
principi giuridici
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale causato da veicolo non identificato, ai fini dell'operatività della garanzia del ### di ### è onere del danneggiato provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato, ma anche che l'omessa identificazione del veicolo sia dipesa da cause obiettive e non da negligenza del danneggiato stesso, valutata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
La presentazione di denuncia o querela contro ignoti non costituisce condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, rappresentando un mero indizio ai fini dell'accertamento giudiziale della circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per cause obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere probatorio e diligenza della vittima in caso di sinistro con veicolo non identificato
La pronuncia in commento affronta un tema delicato e frequente nella pratica legale: il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali causati da veicoli non identificati. La vicenda trae origine da un incidente in cui una persona, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un'auto il cui conducente, dopo essersi inizialmente fermato, si allontanava senza fornire i propri dati. La vittima, a seguito delle lesioni riportate, citava in giudizio l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, richiamando i principi consolidati in materia di onere probatorio e diligenza della vittima. In particolare, il giudice ha evidenziato come, in questi casi, spetti al danneggiato non solo provare la dinamica del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta colposa del conducente del veicolo non identificato, ma anche dimostrare che l'impossibilità di identificare il veicolo sia dipesa da circostanze oggettive e non da una sua negligenza.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato diverse criticità. Innanzitutto, la dinamica dell'incidente era rimasta incerta, mancando testimoni oculari e una ricostruzione precisa dei fatti. In secondo luogo, le dichiarazioni della persona che aveva soccorso la vittima presentavano incongruenze rispetto alla versione fornita da quest'ultima. Infine, il giudice ha sottolineato come la vittima, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, non avesse compiuto alcun atto per identificare il veicolo o il suo conducente, ad esempio chiedendo le generalità o memorizzando il numero di targa. Tale omissione è stata considerata una negligenza tale da escludere l'intervento del FGVS.
La sentenza ribadisce, quindi, l'importanza della diligenza della vittima nell'immediatezza del sinistro, precisando che, sebbene non si possa pretendere un'attività investigativa eccessiva, è comunque necessario che il danneggiato adotti un comportamento attivo e responsabile per cercare di identificare il veicolo responsabile, al fine di non gravare sulla collettività i costi di una negligenza individuale. L'assenza di denuncia o querela contro ignoti è stata considerata un ulteriore elemento indiziario a sostegno della mancata identificazione del veicolo per cause non imputabili alla vittima.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.