blog dirittopratico

3.872.374
documenti generati

v5.855
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sentenza n. 700/2023 del 01-08-2023

principi giuridici

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale causato da veicolo non identificato, ai fini dell'operatività della garanzia del ### di ### è onere del danneggiato provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato, ma anche che l'omessa identificazione del veicolo sia dipesa da cause obiettive e non da negligenza del danneggiato stesso, valutata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

La presentazione di denuncia o querela contro ignoti non costituisce condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, rappresentando un mero indizio ai fini dell'accertamento giudiziale della circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per cause obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere probatorio e diligenza della vittima in caso di sinistro con veicolo non identificato


La pronuncia in commento affronta un tema delicato e frequente nella pratica legale: il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali causati da veicoli non identificati. La vicenda trae origine da un incidente in cui una persona, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un'auto il cui conducente, dopo essersi inizialmente fermato, si allontanava senza fornire i propri dati. La vittima, a seguito delle lesioni riportate, citava in giudizio l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, richiamando i principi consolidati in materia di onere probatorio e diligenza della vittima. In particolare, il giudice ha evidenziato come, in questi casi, spetti al danneggiato non solo provare la dinamica del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta colposa del conducente del veicolo non identificato, ma anche dimostrare che l'impossibilità di identificare il veicolo sia dipesa da circostanze oggettive e non da una sua negligenza.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato diverse criticità. Innanzitutto, la dinamica dell'incidente era rimasta incerta, mancando testimoni oculari e una ricostruzione precisa dei fatti. In secondo luogo, le dichiarazioni della persona che aveva soccorso la vittima presentavano incongruenze rispetto alla versione fornita da quest'ultima. Infine, il giudice ha sottolineato come la vittima, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, non avesse compiuto alcun atto per identificare il veicolo o il suo conducente, ad esempio chiedendo le generalità o memorizzando il numero di targa. Tale omissione è stata considerata una negligenza tale da escludere l'intervento del FGVS.
La sentenza ribadisce, quindi, l'importanza della diligenza della vittima nell'immediatezza del sinistro, precisando che, sebbene non si possa pretendere un'attività investigativa eccessiva, è comunque necessario che il danneggiato adotti un comportamento attivo e responsabile per cercare di identificare il veicolo responsabile, al fine di non gravare sulla collettività i costi di una negligenza individuale. L'assenza di denuncia o querela contro ignoti è stata considerata un ulteriore elemento indiziario a sostegno della mancata identificazione del veicolo per cause non imputabili alla vittima.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25363 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 15 maggio 2026 (IUG:OS-CDE5D0) - 2514 utenti online