TRIBUNALE DI ANCONA
Sentenza n. 1285/2022 del 08-11-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte che intende avvalersene ha l'onere di proporre istanza di verificazione e di fornire la prova della sua autenticità.
Le dichiarazioni rese da un testimone possono essere valutate inattendibili qualora emergano elementi di contraddittorietà, imprecisione o interesse nella causa, tali da inficiare la credibilità della sua testimonianza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Disconoscimento di firma su fideiussione: l'importanza della perizia calligrafica e dell'attendibilità testimoniale
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di noleggio di un'autovettura. La società di autonoleggio aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del presunto fideiussore, a garanzia del contratto di noleggio stipulato dal figlio di quest'ultimo. L'opponente contestava la validità della fideiussione, disconoscendo la propria firma apposta sull'atto.
Il Tribunale ha quindi dovuto affrontare la questione della validità della fideiussione, elemento cardine per la sussistenza del credito vantato dalla società di autonoleggio nei confronti dell'opponente.
Il giudice ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il creditore opposto (ossia la società di autonoleggio) ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre l'opponente (il presunto fideiussore) deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, a fronte del disconoscimento della firma, il Tribunale ha disposto una perizia calligrafica per accertare l'autenticità della sottoscrizione. L'esito della perizia è stato determinante: il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che la firma apposta sulla fideiussione non era compatibile con la grafia dell'opponente, ritenendola apocrifa.
Il Tribunale ha ritenuto di aderire alle conclusioni del perito, in quanto frutto di un'analisi accurata e di un iter logico ineccepibile. A nulla è valsa la testimonianza di un soggetto che aveva procacciato il contratto di noleggio per conto della società, il quale aveva dichiarato di aver assistito alla sottoscrizione della fideiussione da parte dell'opponente. Il giudice ha infatti ritenuto la testimonianza inattendibile, evidenziando una serie di elementi che ne minavano la credibilità, tra cui la precisione eccessiva del ricordo a distanza di anni, il rapporto di provvigione con la società creditrice e alcune contraddizioni interne alla deposizione.
In definitiva, il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, in quanto la società di autonoleggio non aveva fornito la prova dell'esistenza di una valida fideiussione a garanzia del credito vantato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, mentre le spese di perizia sono state poste a carico della società opposta.
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