TRIBUNALE DI ANCONA
Sentenza n. 616/2022 del 13-05-2022
principi giuridici
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento, della quale sia venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo, deducendone la nullità per difetto di notificazione, salvo il caso in cui la conoscenza della cartella sia già stata acquisita per altra via, come ad esempio a seguito di istanza di rateizzazione del debito in essa contenuto, poiché in tal caso l'impugnazione dell'estratto di ruolo si risolverebbe in una inammissibile rimessione in termini per contestare la cartella stessa.
È nulla, e non inesistente, la notificazione di cartella esattoriale eseguita da operatore di posta privata non munito di titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.
In caso di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, la contestazione della conformità della copia informatica all'originale deve essere compiuta mediante dichiarazione che ne evidenzi in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali, a pena di inefficacia ex art. 2719 c.c.
In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta un tema ricorrente nel contenzioso tributario: l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da un contribuente avverso un estratto di ruolo contenente diverse cartelle esattoriali, contestandone la notifica, la prescrizione dei crediti, la mancanza di chiarezza e motivazione degli atti, l'omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e l'errato calcolo di aggio e interessi.
Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'estratto di ruolo fosse stato impugnato oltre i termini di legge. Il contribuente ha quindi proposto appello, lamentando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alle notifiche, l'inesistenza delle notifiche effettuate tramite poste private, la nullità delle notifiche via PEC e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli altri motivi di opposizione.
Il Tribunale, in sede di appello, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. In primo luogo, ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo, eccependo la nullità della notifica. Tuttavia, tale possibilità è preclusa qualora il contribuente abbia già avuto piena conoscenza della cartella, ad esempio attraverso richieste di rateizzazione o pagamenti parziali. In tali casi, infatti, la nullità della notifica si sana per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e l'impugnazione dell'estratto di ruolo si tradurrebbe in un'inammissibile rimessione in termini per contestare un atto di cui si era già a conoscenza.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il contribuente aveva presentato diverse istanze di rateizzazione per alcune delle cartelle esattoriali contestate, sanando così eventuali vizi di notifica. Quanto alle cartelle notificate via PEC, il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni sollevate dal contribuente non fossero tali da inficiarne la validità, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia di notifiche telematiche.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto l'appello con riferimento alle cartelle notificate tramite servizi di posta privata, in quanto l'### non aveva fornito la prova che la società incaricata della notifica fosse in possesso della necessaria licenza individuale prevista dalla legge. In assenza di tale prova, la notifica è stata ritenuta invalida.
La decisione del Tribunale si pone in linea con i principi giurisprudenziali in materia, bilanciando la tutela del diritto di difesa del contribuente con l'esigenza di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici. Da un lato, si riconosce la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo per far valere vizi di notifica delle cartelle, ma dall'altro si limita tale possibilità ai casi in cui il contribuente non abbia già avuto piena conoscenza dell'atto impositivo. La pronuncia ribadisce, inoltre, l'importanza per l'### di provare la regolarità delle notifiche, soprattutto quando queste siano effettuate tramite soggetti terzi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.