TRIBUNALE DI ANCONA
Sentenza n. 498/2023 del 08-05-2023
principi giuridici
Il diritto al disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 14, spetta all'autore o ai suoi aventi causa, con onere probatorio a carico di chi agisce in giudizio in rivendicazione di tale diritto.
La legittimazione ad agire per contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 32, spetta al titolare del diritto o, in presenza di licenza, al licenziatario esclusivo con il consenso del titolare, ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, previa inutile decorrenza di un congruo termine intimato al titolare per agire.
L'azione di concorrenza sleale ex articolo 2598, comma 1, del codice civile, fondata sulla contraffazione di un disegno o modello, è esclusa qualora non sussista la contraffazione del disegno o modello stesso.
L'esaurimento dei diritti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 21, preclude al titolare del disegno o modello comunitario di vietare l'ulteriore circolazione di un prodotto recante il disegno o modello stesso, qualora tale prodotto sia stato immesso sul mercato nello ### dal titolare o con il suo consenso.
La domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello comunitario non registrato è inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, qualora il termine triennale di protezione del modello sia scaduto e non sussista un interesse concreto ed attuale alla declaratoria di nullità con riferimento al periodo antecedente alla scadenza del termine.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta la complessa tematica della contraffazione di un modello comunitario non registrato, analizzando i presupposti per l'azione di tutela e la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa.
La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte di due società attrici, della presunta attività di contraffazione e concorrenza sleale posta in essere da una società convenuta, consistente nella produzione e commercializzazione di una linea di sedute e relativi complementi, ritenuta una pedissequa imitazione di un modello comunitario non registrato di proprietà delle attrici. Le società attrici chiedevano, pertanto, l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita, il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché la pubblicazione della sentenza. La società convenuta si costituiva in giudizio, contestando integralmente le pretese attoree e proponendo domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità del modello comunitario non registrato.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, rilevando in primo luogo la mancata prova della legittimazione attiva delle società attrici. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che le società attrici non avevano fornito alcuna prova di essere le autrici del modello comunitario non registrato, né di aver acquisito i relativi diritti da terzi. A tal proposito, il Tribunale ha sottolineato che l'onere di provare la titolarità dei diritti sul modello comunitario non registrato incombe sulla parte che agisce in giudizio per contraffazione.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, in ogni caso, la tutela del modello comunitario non registrato era decaduta per decorrenza del termine triennale previsto dalla normativa comunitaria. Il Tribunale ha evidenziato che il modello era stato divulgato al pubblico da altre società in epoca antecedente a quella in cui era stato divulgato dalle società attrici, con la conseguenza che la protezione del modello era venuta meno.
In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che le società attrici non avevano fornito alcuna prova del danno subito a causa della presunta attività di contraffazione, né avevano allegato specificamente le condotte illecite poste in essere dalla società convenuta. A tal proposito, il Tribunale ha sottolineato che l'onere di provare il danno incombe sulla parte che chiede il risarcimento.
Infine, il Tribunale ha rigettato anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, ritenendo che quest'ultima non avesse fornito alcuna prova dell'interesse ad agire per la declaratoria di nullità del modello comunitario non registrato. Il Tribunale ha evidenziato che la società convenuta non aveva dimostrato di aver subito alcun pregiudizio a causa della presunta validità del modello comunitario non registrato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.