TRIBUNALE DI ANCONA
Sentenza n. 6/2024 del 03-01-2024
principi giuridici
In tema di responsabilità sanitaria, qualora il paziente agisca per il risarcimento del danno derivante da asserita colpa professionale, è suo onere provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute, ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia.
In tema di responsabilità per violazione del consenso informato, grava sull'attore l'onere di dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario.
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Medica: Correttezza delle Scelte Terapeutiche e Consenso Informato
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato un complesso caso di responsabilità medica, sollevato da una paziente e dal suo coniuge, in merito alla gestione di una patologia tumorale. La vicenda trae origine da un intervento di polipectomia del sigma, a seguito del quale l'esame istologico aveva evidenziato una lesione con caratteristiche specifiche. Successivamente, la paziente era stata sottoposta a un intervento chirurgico di resezione anteriore del retto, a cui erano seguiti ulteriori interventi a causa di complicanze post-operatorie.
I ricorrenti contestavano la scelta di procedere con la resezione del tratto intestinale, ritenendo che fosse preferibile un trattamento conservativo e di controllo, nonché lamentavano una presunta inadeguatezza del consenso informato fornito prima dell'intervento chirurgico. Sostenevano, inoltre, di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa degli interventi subiti e delle conseguenti complicanze.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione medica e aver acquisito una consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato le domande attoree. I giudici hanno ritenuto che l'intervento chirurgico fosse appropriato, alla luce delle caratteristiche della lesione e dei risultati degli esami diagnostici pre-operatori. In particolare, è stato evidenziato come la lesione presentasse margini di escissione non liberi e come la TAC avesse rilevato la presenza di granulosità linfonodali sospette, elementi che, combinati, giustificavano l'intervento chirurgico secondo le linee guida del settore.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che i successivi interventi chirurgici erano da considerarsi complicanze prevedibili, ma non prevenibili, della chirurgia addominale. Quanto alla presunta violazione del diritto al consenso informato, i giudici hanno ritenuto che il modulo sottoscritto dalla paziente contenesse informazioni sufficientemente dettagliate sui rischi e le possibili conseguenze dell'intervento, inclusi i sintomi lamentati. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova che la paziente, se adeguatamente informata sulla possibilità di un approccio terapeutico diverso, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento.
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento danni avanzate dalla paziente e dal suo coniuge, condannandoli al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti convenute e dalla terza chiamata in causa, la compagnia assicurativa della professionista sanitaria coinvolta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.