TRIBUNALE DI AOSTA
Sentenza n. 169/2022 del 06-06-2022
principi giuridici
In tema di violazioni del codice della strada relative al mancato rispetto dei tempi di guida, di riposo e di pausa previsti dal ### CE n. 561/2006, l'impresa di trasporto risponde autonomamente ai sensi dell'art. 174, comma 14, C.d.S., qualora non provi di aver osservato le prescrizioni comunitarie, organizzando l'attività in modo da consentire all'autista dipendente di rispettare la normativa e vigilando sull'attività dello stesso.
La mera formazione e istruzione degli autisti non sono sufficienti ad escludere la responsabilità dell'impresa per le violazioni dei tempi di guida e di riposo, né l'obbligo di controllo e vigilanza può ritenersi assolto solo sulla base di contestazioni disciplinari ex post o della mera produzione di istruzioni scritte impartite al conducente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità dell'Impresa di Trasporto per Violazioni dei Tempi di Guida e Riposo: Onere della Prova e Portata dei Controlli
La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità delle imprese di trasporto in relazione alle violazioni delle norme sui tempi di guida e riposo dei conducenti, previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'art. 174 del Codice della Strada.
Il caso trae origine dall'accertamento, da parte degli organi di polizia stradale, di plurime violazioni commesse da un conducente di un autoarticolato, dipendente di una società di trasporti, in merito al superamento dei limiti massimi di guida giornalieri e settimanali. A seguito di tali accertamenti, oltre alle sanzioni comminate al conducente, veniva elevato un verbale di contestazione nei confronti della società, in qualità di titolare dell'impresa, per violazione dell'art. 174, comma 14, del Codice della Strada, che sanziona l'inosservanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006.
La società impugnava il verbale dinanzi al Giudice di ### che accoglieva il ricorso. La decisione veniva appellata dall'amministrazione, che contestava l'erronea interpretazione delle norme applicabili.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello, confermando la validità del verbale di contestazione. I giudici hanno evidenziato come le plurime violazioni accertate a carico del conducente, mediante l'analisi dei dati del cronotachigrafo, fossero indicative di una carente organizzazione dell'attività di trasporto da parte dell'impresa, nonché di una insufficiente attività di controllo sull'operato del dipendente.
Il Tribunale ha sottolineato che, in presenza di conclamate violazioni dei tempi di guida e riposo, gravava sull'impresa l'onere di fornire la prova positiva di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa da parte del conducente. In particolare, l'impresa avrebbe dovuto dimostrare di aver organizzato l'attività di trasporto in modo da consentire al dipendente di rispettare i tempi di guida e riposo, nonché di aver svolto un'adeguata attività di controllo sull'operato del conducente.
I giudici hanno precisato che la mera formazione e istruzione degli autisti, pur essendo attività importanti, non sono sufficienti a escludere la responsabilità dell'impresa. Allo stesso modo, la produzione di istruzioni scritte impartite al conducente, o l'eventuale contestazione disciplinare successiva ai fatti, non sono elementi sufficienti a dimostrare l'adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza gravanti sull'impresa.
In definitiva, la sentenza ribadisce il principio secondo cui l'impresa di trasporto è responsabile, ai sensi dell'art. 174, comma 14, del Codice della Strada, per le violazioni dei tempi di guida e riposo commesse dai propri conducenti, qualora non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa e di aver esercitato un'adeguata attività di controllo sull'operato dei dipendenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.