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TRIBUNALE DI AOSTA

Sentenza n. 60/2023 del 21-02-2023

principi giuridici

L'emissione di un assegno bancario in cambio di fiches presso una casa da gioco configura un negozio traslativo avente ad oggetto strumenti necessari al gioco, assimilabile all'acquisto di beni o servizi, e non un'operazione di finanziamento.

L'eccezione di inazionabilità del credito ex art. 1933 c.c. per debito di gioco presuppone la sussistenza di un collegamento funzionale tra l'emissione dell'assegno e l'esercizio del gioco d'azzardo, ravvisabile qualora il mutuante partecipi direttamente al gioco, condividendone il rischio e l'interesse economico al risultato, ovvero qualora il gioco si caratterizzi per la partecipazione del creditore come diretto antagonista del debitore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Debiti di gioco e limiti all'azionabilità del credito: una recente pronuncia


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia relativa a un decreto ingiuntivo richiesto da una casa da gioco per il mancato pagamento di un assegno bancario emesso da un giocatore. L'opponente, ossia il giocatore, contestava la pretesa creditoria, sostenendo che l'obbligazione sottostante all'assegno avesse natura di debito di gioco e, come tale, fosse inesigibile ai sensi dell'articolo 1933 del Codice Civile. In via subordinata, eccepiva la prescrizione del credito.
La società convenuta, gestore della casa da gioco, si opponeva all'eccezione, affermando che l'assegno costituiva un riconoscimento di debito e che il giocatore aveva effettuato pagamenti parziali nel corso degli anni, interrompendo i termini di prescrizione.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha riconosciuto che l'assegno, pur essendo un titolo di credito, era stato fatto valere anche come scrittura privata idonea a provare l'esistenza di un debito. Il Tribunale ha evidenziato come non fosse contestato che il giocatore avesse emesso l'assegno per ottenere fiches da utilizzare ai tavoli da gioco, e che avesse successivamente restituito parte delle fiches in caso di vincita, riducendo il debito.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare l'articolo 1933 del Codice Civile, che rende inesigibili i debiti di gioco. Richiamando un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di ###, il giudice ha sottolineato che l'inesigibilità si applica solo quando il finanziamento è funzionalmente connesso all'attuazione del gioco e vi è un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario, configurando una vera e propria "associazione alla giocata". Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che non vi erano elementi per ritenere che la casa da gioco avesse partecipato direttamente al gioco o avesse un interesse economico diretto al suo esito. La dazione di fiches era stata considerata un vero e proprio acquisto, e non un finanziamento.
Inoltre, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che le richieste di pagamento inviate dalla casa da gioco avessero interrotto il termine decennale.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti, motivando tale decisione con la complessità della questione e con il recente orientamento giurisprudenziale in materia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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