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TRIBUNALE DI AREZZO

Sentenza n. 531/2017 del 02-05-2017

principi giuridici

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, grava sull'attore l'onere di provare la dinamica dell'evento lesivo e il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno subito, non potendo supplire a tale onere una consulenza tecnica d'ufficio che si limiti ad accertare la compatibilità delle lesioni con la dinamica prospettata, qualora quest'ultima non sia stata adeguatamente provata.

In assenza di dolo o colpa grave, non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., qualora il rigetto della domanda si fondi sull'insufficiente riscontro probatorio dei fatti allegati dall'attore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento della Responsabilità in Sinistri Stradali: Valutazione Probatoria e Onere della Prova


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a una richiesta di risarcimento danni derivanti da un presunto sinistro stradale. L'attore sosteneva di aver subito lesioni a causa di una manovra di retromarcia negligente da parte della conducente di un'autovettura, che avrebbe ostruito l'accesso al suo garage. L'attore chiedeva il risarcimento per danni patrimoniali, non patrimoniali e spese mediche.
La convenuta contestava la ricostruzione dei fatti, negando di aver urtato l'attore durante la manovra e sollevando dubbi sulla veridicità delle lesioni riportate. Anche la compagnia assicurativa, intervenuta nel giudizio, contestava la dinamica dell'incidente, suggerendo una possibile simulazione da parte dell'attore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, basando la decisione sull'insufficienza probatoria in merito alla dinamica dell'incidente. L'istruttoria, condotta attraverso l'assunzione di testimonianze e una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, non ha permesso di accertare con certezza la veridicità della versione fornita dall'attore.
In particolare, il giudice ha evidenziato le contraddizioni e le divergenze tra le testimonianze raccolte, che non consentivano di avvalorare l'ipotesi di un urto tra l'autovettura e l'attore. Le dichiarazioni dei testimoni presentavano limiti di attendibilità e discordanze significative, tali da non supportare la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore.
Il Tribunale ha sottolineato che, in materia di responsabilità civile, grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno subito. Nel caso di specie, l'attore non è riuscito a fornire una prova sufficiente della dinamica dell'incidente, elemento essenziale per l'accertamento della responsabilità del convenuto.
La consulenza tecnica d'ufficio, pur evidenziando una compatibilità tra le lesioni riscontrate e l'evento descritto, non è stata ritenuta sufficiente a superare le incertezze probatorie, in quanto le lesioni potevano essere compatibili anche con una dinamica diversa da quella prospettata dall'attore.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio su di lui incombente, rigettando la domanda di risarcimento danni. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attore soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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