TRIBUNALE DI AREZZO
Sentenza n. 1110/2022 del 25-10-2022
principi giuridici
L'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., si configura qualora il chiamato all'eredità compia un atto dispositivo del patrimonio ereditario che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, restando esclusi gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
Ai fini dell'operatività della presunzione di accettazione dell'eredità di cui all'art. 485, comma 2, c.c., è sufficiente che il chiamato all'eredità si trovi nel possesso anche di un solo bene ereditario, intendendosi per possesso la mera relazione materiale tra il bene e il chiamato, tale da consentire l'esercizio di concreti poteri su di esso, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della sua provenienza ereditaria.
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testo integrale
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sintesi e commento
Accettazione Tacita dell'Eredità e Possesso dei Beni Ereditari: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Arezzo
La pronuncia del Tribunale di Arezzo affronta una questione complessa relativa all'accettazione dell'eredità, con particolare riferimento alle figure dell'accettazione tacita e dell'accettazione presunta per mancata redazione dell'inventario. La vicenda trae origine da un evento lesivo che ha visto coinvolte due persone. A seguito di tale evento, una delle due persone ha intrapreso un'azione legale volta ad accertare la qualità di erede di un soggetto, ritenuto responsabile dell'evento lesivo, al fine di poter aggredire il patrimonio ereditario per soddisfare il proprio credito risarcitorio.
Nel caso di specie, l'attore sosteneva che il convenuto avesse accettato tacitamente l'eredità dello zio, deceduto, in quanto si trovava nel possesso dei beni ereditari e aveva compiuto atti che presupponevano la volontà di accettare l'eredità. Il convenuto, al contrario, negava di aver mai avuto il possesso dei beni ereditari e di aver compiuto atti idonei a configurare un'accettazione tacita.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso i principi generali in materia di accettazione dell'eredità, ha esaminato le due figure giuridiche invocate dall'attore. In primo luogo, ha analizzato la sussistenza dei presupposti per l'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 del codice civile. Tale norma prevede che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Il Tribunale ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza, devono trattarsi di atti di natura dispositiva e trasformativa del patrimonio ereditario. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova del compimento di tali atti da parte del convenuto.
Successivamente, il Tribunale ha affrontato la questione dell'accettazione presunta dell'eredità, ai sensi dell'art. 485 del codice civile. Tale norma prevede che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Il Tribunale ha sottolineato che, ai fini dell'applicazione di tale norma, è necessario che il chiamato all'eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari, anche solo di uno di essi, con la consapevolezza della loro provenienza.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attore avesse fornito la prova del possesso, da parte del convenuto, di un immobile facente parte dell'asse ereditario. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali e la documentazione prodotta, da cui emergeva che il convenuto aveva realizzato lavori di straordinaria manutenzione sull'immobile e si era assunto l'incarico della cura e della gestione del predetto immobile. Pertanto, il Tribunale ha concluso che il convenuto si trovava in una situazione di fatto tale da consentirgli l'esercizio di concreti poteri sull'immobile, con la consapevolezza della sua appartenenza al compendio ereditario.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore e ha dichiarato il convenuto erede puro e semplice dello zio, in conseguenza dell'accettazione presunta dell'eredità. Il Tribunale ha, inoltre, ordinato la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.