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TRIBUNALE DI AREZZO

Sentenza n. 143/2022 del 02-02-2022

principi giuridici

La rinnovazione del precetto è legittima, purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, mediante la richiesta di quelle relative a precedenti atti di precetto non coltivati con l'inizio dell'esecuzione o da cui non si sia ricavato alcunché.

L'eccessività della somma indicata nel precetto non determina l'invalidità dell'atto per l'intero, ma solo l'inefficacia parziale limitatamente alla somma eccedente, rimanendo valido per la somma effettivamente dovuta, la cui determinazione spetta al giudice investito dell'opposizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto: Eccessività della Somma Intimata e Validità Parziale dell'Atto


La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un atto di precetto intimato da professionisti nei confronti di una società, in forza di una precedente sentenza che aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento delle spese legali. La società opponente contestava l'eccessività della somma precettata, deducendo l'inclusione di spese non dovute relative a un precedente atto di precetto e un errato calcolo delle spese generali sul compenso liquidato in sentenza.
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione. Il giudice ha preliminarmente riconosciuto la legittimità della rinnovazione del precetto, purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate. Nel caso di specie, i professionisti avevano richiesto il pagamento delle spese di un precedente atto di precetto, a cui erano seguiti pignoramenti negativi. Il Tribunale ha ritenuto tale richiesta illegittima, in quanto l'articolo 95 del codice di procedura civile pone a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente solo se il processo espropriativo è iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. In caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, le spese del processo esecutivo restano a carico di chi le ha anticipate.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato un errore nel calcolo delle spese generali sul compenso liquidato in sentenza per spese legali.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per la somma corrispondente alle spese del precedente precetto e all'erroneo calcolo delle spese generali. L'intimazione è stata ritenuta valida ed efficace per la restante somma dovuta alla data di notifica del precetto. Il giudice ha precisato che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, rimanendo valida l'intimazione per la somma effettivamente dovuta.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese processuali, condannando la società opponente al pagamento dei restanti due terzi delle spese, tenuto conto dell'esiguità dell'importo non dovuto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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