TRIBUNALE DI AREZZO
Sentenza n. 725/2022 del 27-06-2022
principi giuridici
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo non è attratta dalla competenza delle ### specializzate in materia di impresa qualora l'eccezione di nullità del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via di eccezione e non come autonoma domanda riconvenzionale.
La legittimazione ad agire per la nullità di intese restrittive della concorrenza spetta a tutti i soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo, inclusi i fideiussori che subiscano un danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gli imprenditori del settore.
Nei contratti di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con la legge n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge succitata e dell'articolo 1419 del codice civile, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Ai fini dell'articolo 1957 del codice civile, è necessaria un'istanza giudiziale, intesa come mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale delle Fideiussioni Omnibus per Contrasto con Normativa Antitrust e Decadenza del Creditore
Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo ha affrontato una complessa vicenda riguardante l'opposizione a un decreto ingiuntivo fondata sulla presunta nullità di fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di un contratto di conto corrente. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente. Gli opponenti eccepivano la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni, in quanto redatte in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Contestavano, inoltre, la decadenza della banca creditrice dall'azione giudiziale per mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 1957 del Codice Civile.
La banca opposta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Tribunale delle Imprese. Contestava, inoltre, la legittimazione e l'interesse ad agire degli opponenti, nonché l'infondatezza delle contestazioni relative alle fideiussioni. Nel corso del giudizio interveniva una società terza, cessionaria del credito, che chiedeva l'estromissione della banca originaria.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza, affermando che la competenza si determina in base alle allegazioni contenute nella domanda e non alle contestazioni del convenuto. Nel caso di specie, la questione della violazione della normativa antitrust era stata sollevata in via di eccezione dagli opponenti, e non come autonoma domanda riconvenzionale. Il Tribunale ha altresì respinto l'eccezione di carenza di legittimazione e di interesse ad agire degli opponenti, ribadendo che la tutela antitrust è azionabile da tutti i soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo.
Nel merito, il Tribunale ha analizzato la questione della nullità delle fideiussioni alla luce del provvedimento della Banca d'Italia che aveva sanzionato alcune clausole dello schema ABI per contrasto con la normativa antitrust. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sono parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha accertato che le clausole contestate delle fideiussioni riproducevano pedissequamente quelle dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia. Ha pertanto dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole in questione.
Il Tribunale ha poi esaminato l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti, accertando che la banca creditrice non aveva intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, come previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile. Di conseguenza, ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza e ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori opponenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.