TRIBUNALE DI AREZZO
Sentenza n. 840/2022 del 25-07-2022
principi giuridici
Nei contratti bancari, il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 898/2018 delle ### della Corte di Cassazione, relativo alla validità dei contratti di intermediazione finanziaria sottoscritti dal solo investitore, trova applicazione anche con riferimento agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TUB.
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nei contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB e nel vigore dell'art. 124 TUB nella precedente formulazione, la divergenza tra ### dichiarato e ### applicato non comporta la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117, co. 6 TUB, in quanto il ### non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ed è finalizzato unicamente ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogatogli.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità dei Contratti Bancari "Monofirma" e Onere Probatorio in Materia di Usura
La pronuncia in esame affronta diverse questioni relative alla validità dei contratti di finanziamento e all'onere probatorio in materia di usura. La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo, con il quale si richiedeva il pagamento di una somma di denaro a titolo di finanziamento. L'opponente eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del credito, la nullità dei contratti per mancanza di sottoscrizione della banca, l'applicazione di interessi usurari e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha escluso la prescrizione del credito, ritenendo che il termine decennale fosse stato interrotto da precedenti atti di messa in mora. Quanto alla nullità dei contratti per mancanza di sottoscrizione della banca, il Tribunale ha richiamato un orientamento della Cassazione secondo cui, in materia di contratti bancari, è sufficiente la sottoscrizione dell'investitore, potendo il consenso dell'intermediario desumersi da comportamenti concludenti.
Il giudice ha poi affrontato la questione dell'onere probatorio in materia di usura. Richiamando un principio affermato dalla Cassazione, ha evidenziato che il debitore che intende dimostrare l'usurarietà degli interessi moratori è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola relativa agli interessi moratori, la misura del tasso effettivo globale medio (TEGM) nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato l'assoluta genericità dell'opposizione sotto il profilo dell'usurarietà degli interessi, non essendo stato indicato il tasso soglia usura vigente all'epoca della stipula dei contratti.
Infine, il Tribunale ha esaminato la questione della validità delle pattuizioni contrattuali relative al ### chiarendo che, nel caso di specie, la divergenza tra ### dichiarato e ### applicato non comporta la nullità della clausola di determinazione del tasso, in quanto il ### non è un elemento strutturale del contratto di mutuo, ma un mero indicatore finalizzato a informare il mutuatario del costo complessivo del credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.