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TRIBUNALE DI AREZZO

Sentenza n. 138/2023 del 09-02-2023

principi giuridici

Nella cessione del credito pro solvendo, il cedente, in caso di inadempimento del debitore ceduto, è tenuto ad adempiere l'obbligazione verso il cessionario, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del debitore ceduto inadempiente, anche mediante surroga legale nei diritti del cessionario ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c.

La pendenza di una procedura di pignoramento presso terzi non determina l'inesigibilità del credito azionato in giudizio, producendo effetti unicamente in sede esecutiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cessione Pro Solvendo e Legittimazione ad Agire: Un'Analisi di un Caso di Opposizione a Decreto Ingiuntivo


La pronuncia in esame affronta una controversia originata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di affitto d'azienda. La società opponente contestava la legittimazione attiva della creditrice, eccependo una cessione del credito a favore dei propri dipendenti.
La vicenda trae origine da un contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti. Successivamente, la società creditrice cedeva, con atto notificato alla debitrice, il credito derivante dai canoni di affitto ai propri lavoratori, a copertura di stipendi e TFR arretrati. L'opponente sosteneva che, a seguito di tale cessione, solo i dipendenti, in qualità di cessionari, avrebbero potuto agire per il recupero dei canoni. Contestava, inoltre, l'esigibilità del credito, in quanto oggetto di pignoramenti presso terzi, e, nel merito, l'ammontare della somma ingiunta, adducendo ragioni di compensazione.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione della cessione del credito come "pro solvendo". I giudici hanno evidenziato che, in tale tipologia di cessione, il cedente (la società originariamente creditrice) garantisce non solo l'esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore. Nel caso di specie, l'atto di cessione conteneva espressamente la clausola "pro solvendo".
Il Tribunale ha rilevato che la società debitrice aveva adempiuto solo parzialmente all'obbligazione di pagamento dei canoni ai dipendenti cessionari. Questi ultimi, di conseguenza, avevano agito nei confronti della società cedente, ottenendo decreti ingiuntivi e avviando procedure esecutive. La società cedente aveva poi provveduto a saldare integralmente i debiti verso i propri dipendenti.
In tale contesto, i giudici hanno ritenuto che la società cedente avesse mantenuto la legittimazione ad agire nei confronti della debitrice originaria. La cessione "pro solvendo", infatti, non estingue il rapporto obbligatorio originario tra cedente e cessionario, ma lo pone in una fase di quiescenza. In caso di inadempimento del debitore ceduto, il cessionario può rivolgersi al cedente, che, dopo aver pagato, può a sua volta agire contro il debitore originario.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto l'eccezione di inesigibilità del credito, precisando che l'esistenza di pignoramenti presso terzi incide solo sulla fase esecutiva, ma non sulla validità del credito stesso. Infine, ha ritenuto generica e non provata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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