TRIBUNALE DI AREZZO
Sentenza n. 795/2023 del 13-09-2023
principi giuridici
In materia di difesa delle ### in giudizio ai sensi dell'art. 7, comma 8, D.lgs. n. 150/2011, è sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la sottoscrizione del ricorso e l'espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, senza necessità di documentare la delega con atti specifici.
In tema di circolazione stradale, la violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S. sussiste qualora il conducente non regoli adeguatamente la velocità in prossimità di un'intersezione, anche in presenza di diritto di precedenza, e tale inadeguatezza può essere desunta dalle conseguenze dell'urto e dai danni riportati dai veicoli.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la mera indicazione nel verbale che la contestazione non sia stata immediata a causa della verificazione di un sinistro costituisce motivazione sufficiente a rendere legittima la sanzione, senza necessità di ulteriori specificazioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Obblighi di Prudenza del Conducente e Valutazione della Velocità in Prossimità di Intersezioni Stradali
La pronuncia del Tribunale di Arezzo si concentra sull'interpretazione e applicazione dell'articolo 141 del Codice della Strada, relativo alla regolazione della velocità, in un contesto di sinistro stradale avvenuto in prossimità di un'intersezione.
Il caso trae origine da un verbale di accertamento elevato nei confronti del conducente di un veicolo, sanzionato per non aver adeguato la velocità in prossimità di un incrocio, causando un incidente. Il conducente e il proprietario del veicolo avevano impugnato il verbale, contestando l'omessa contestazione immediata e la mancanza di prova di una velocità inadeguata. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, ritenendo giustificata la contestazione differita e accertata la violazione dell'articolo 141 del Codice della Strada.
In sede di appello, il Tribunale ha esaminato le censure mosse alla sentenza di primo grado, rigettandole integralmente. In particolare, è stata ritenuta legittima la costituzione in giudizio del Comune, non essendo necessaria la produzione di una delega specifica per il funzionario incaricato. Nel merito, il Tribunale ha ribadito che l'articolo 141 del Codice della Strada impone al conducente di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi di velocità. La dinamica dell'incidente, le conseguenze dell'urto e le dichiarazioni testimoniali hanno permesso di accertare che il conducente non aveva adeguato la velocità alle circostanze, violando l'obbligo di prudenza imposto dal Codice della Strada.
Il Tribunale ha inoltre confermato la legittimità della contestazione differita, ritenendo sufficiente l'indicazione, nel verbale, che la contestazione non era stata immediata a causa della necessità di accertamenti sull'incidente. Infine, è stata respinta la contestazione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente, in quanto applicata correttamente al conducente trasgressore. Il Tribunale ha chiarito che non era possibile accogliere la richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale, poiché tale aspetto non era stato specificamente contestato nell'atto di appello.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.