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TRIBUNALE DI AREZZO

Sentenza n. 896/2024 del 30-10-2024

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che agisce in via monitoria per il recupero del credito derivante da contratti di finanziamento assolve l'onere probatorio su di lui gravante mediante la produzione dei contratti stessi, recanti la quietanza relativa alla ricezione degli importi mutuati, e le certificazioni ex art. 50 TUB, gravando sul debitore l'onere di provare l'adempimento o di aver adempiuto in misura superiore a quella dedotta dal creditore.

Nei giudizi promossi dal cliente per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava sull'attore l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio la documentazione contrattuale relativa al rapporto controverso.

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.

In tema di fideiussione, il provvedimento della ### d'### n. 55/2005 non costituisce fonte di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, gravando sull'attore l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra l'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Contestazioni Bancarie: Onere della Prova e Validità delle Fideiussioni


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito per il recupero di somme derivanti da contratti di finanziamento. L'opponente, agendo sia in proprio che in qualità di garante, contestava la validità del decreto, sollevando eccezioni di usura, anatocismo, indeterminatezza delle condizioni contrattuali e irregolarità nella segnalazione alle centrali rischi. Contestualmente, avanzava domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di somme indebitamente addebitate sui conti correnti e il risarcimento dei danni derivanti dalle segnalazioni negative.
La vicenda trae origine da due contratti di finanziamento stipulati da un soggetto con un istituto di credito, garantiti da fideiussione prestata da un terzo. A seguito di una situazione di morosità, la banca otteneva un decreto ingiuntivo per il recupero del credito. L'ingiunto proponeva opposizione, contestando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, la mancata trasparenza nella contabilizzazione delle operazioni e la nullità delle fideiussioni prestate.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale. In primo luogo, ha ritenuto che l'istituto di credito avesse assolto l'onere di provare l'esistenza del credito, producendo i contratti di finanziamento e la documentazione attestante l'erogazione delle somme. Quanto alle contestazioni di usura, il giudice, avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso la natura usuraria degli interessi pattuiti, verificando la conformità dei tassi applicati ai tassi soglia usura in vigore al momento della stipula dei contratti.
Con riferimento alla validità delle fideiussioni, il Tribunale ha precisato che, nel caso di fideiussioni specifiche, come quelle in esame, non è sufficiente invocare il provvedimento della ### d'### che ha sanzionato lo schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus. L'opponente, infatti, avrebbe dovuto provare che, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, un numero significativo di istituti di credito aveva coordinato la propria azione per sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione, privandola del diritto a una scelta effettiva tra prodotti alternativi. Tale prova non è stata fornita nel caso di specie.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva assolto l'onere di produrre in giudizio i contratti di conto corrente, necessari per dimostrare l'illegittimità degli addebiti contestati. In particolare, il giudice ha sottolineato che, in caso di contestazione di clausole contrattuali o di addebiti illegittimi, spetta al cliente fornire la prova dell'inesistenza della causa debendi, producendo il contratto che contiene le clausole contestate. Il Tribunale ha precisato che il principio di vicinanza della prova non può operare quando entrambe le parti hanno avuto la disponibilità del documento contrattuale. La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione da parte dell'istituto di credito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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