TRIBUNALE DI AREZZO
Sentenza n. 670/2025 del 24-10-2025
principi giuridici
Nei contratti di fideiussione, la clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta da parte del fideiussore impedisce la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore medesimo, ai sensi dell'art. 1957 c.c., qualora il creditore abbia rivolto al fideiussore una mera istanza di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
La nullità parziale del contratto di fideiussione derivante dalla violazione della normativa antitrust, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI dichiarate nulle dalla ### d'### n. 55 del 2005, non inficia la validità della clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta da parte del fideiussore.
Ai fini della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., la conoscenza da parte del fideiussore delle condizioni patrimoniali del debitore principale può essere considerata valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Fideiussione Omnibus: Vessatorietà delle Clausole e Tutela del Consumatore
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una persona fisica, in qualità di fideiussore, avverso un istituto di credito. La vicenda trae spunto da un'obbligazione di garanzia assunta a copertura di un finanziamento concesso a una ditta individuale. L'opponente contestava la validità del titolo esecutivo, eccependo, tra l'altro, la nullità di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione, ritenute vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, nonché la violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale, pur riconoscendo la natura abusiva di alcune clausole limitative della facoltà del garante di opporre eccezioni, in particolare quelle relative alla deroga degli articoli 1957, 1939 e 1945 del Codice Civile, ha rigettato l'opposizione. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando che, nel caso specifico, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione delle clausole ritenute nulle, non sussistendo né l'invalidità dell'obbligazione principale garantita, né un obbligo di restituzione di somme da parte della banca nei confronti del debitore principale.
Inoltre, il Tribunale ha respinto le doglianze relative a presunti addebiti indebiti sul conto corrente del debitore principale, in quanto ritenute generiche e non supportate da adeguata documentazione probatoria. A tal proposito, è stato sottolineato che l'onere di provare tali circostanze gravava sull'opponente, che non aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente né la serie completa degli estratti conto.
Con riferimento alla contestazione basata sulla violazione della normativa antitrust, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che riproducono pedissequamente quelle dello schema ABI dichiarate nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto valida la clausola che prevedeva il pagamento "a semplice richiesta scritta", escludendo la decadenza del creditore per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'articolo 1956 del Codice Civile, rilevando che, nel caso specifico, sussisteva una presunzione di conoscenza, da parte del garante, delle condizioni patrimoniali del debitore principale, essendo quest'ultimo il coniuge del fideiussore. Pertanto, è stata esclusa la necessità di una specifica autorizzazione del garante alla concessione di ulteriore credito da parte della banca.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.