TRIBUNALE DI ASTI
Sentenza n. 671/2015 del 21-07-2015
principi giuridici
L'amministratore di sostegno risponde contrattualmente per la violazione dei doveri inerenti al rapporto obbligatorio con il beneficiario, nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno instaurato e diretto sotto la vigilanza del giudice tutelare, ai sensi degli artt. 411 e 382 c.c.
L'amministratore di sostegno risponde, altresì, direttamente degli atti e compiti a lui delegati che cagionino danni a terzi, qualora compia, nell'adempimento della sua attività, atti dannosi, negligenti, in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal giudice tutelare, ovvero in contrasto con i diritti di un terzo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità dell'Amministratore di Sostegno e Atti di Disposizione su Beni Cointestati: un Caso di Valutazione Giudiziale
La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità civile extracontrattuale dell'amministratore di sostegno (ADS) in relazione ad atti di disposizione patrimoniale su beni cointestati. La vicenda trae origine da un'azione promossa da un soggetto nei confronti del fratello, il quale aveva ricoperto il ruolo di ADS dei genitori anziani. L'attore contestava al fratello una serie di condotte ritenute lesive del patrimonio familiare, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla gestione dei conti correnti, dei depositi titoli e dei frutti di immobili cointestati.
Il convenuto, dal canto suo, si difendeva eccependo, tra l'altro, la natura fittizia dell'intestazione dei beni, l'estraneità dell'attore alla gestione degli stessi e la conformità del proprio operato alle direttive impartite dal Giudice Tutelare (GT).
Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia di amministrazione di sostegno, evidenziando la flessibilità di tale istituto e la necessità di adattare i poteri dell'ADS alle specifiche esigenze del beneficiario. Ha quindi sottolineato come l'amministratore sia tenuto a svolgere il proprio incarico nell'esclusivo interesse del beneficiario, adempiendo con diligenza a tutti gli adempimenti necessari, anche quelli non espressamente sanciti dal GT.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il padre dei contendenti aveva espressamente richiesto che fosse il figlio convenuto a prestargli assistenza, circostanza che aveva portato alla sua nomina come ADS. Ha inoltre evidenziato che il GT aveva espressamente autorizzato l'amministratore a chiudere i conti correnti cointestati e ad aprirne di nuovi, intestati esclusivamente ai beneficiari dell'ADS, nonché a riscuotere i canoni di locazione degli immobili.
A fronte di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito alcuna prova di un operato illecito dell'amministratore, né di un danno concretamente imputabile a quest'ultimo. In particolare, ha osservato che l'amministratore aveva agito nell'ambito dei poteri conferitigli dal GT e che l'attore non aveva dimostrato che tale operato avesse arrecato un pregiudizio al patrimonio dei genitori.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'attore aveva la facoltà di segnalare eventuali anomalie nella gestione dell'ADS al GT, come previsto dagli articoli 406 e 413 del codice civile, e che tale facoltà era stata correttamente esercitata. Tuttavia, il reiterato rigetto delle istanze presentate al GT imponeva di valutare con particolare attenzione la sussistenza di un danno eziologicamente riconducibile alla sfera dell'attore e, come tale, risarcibile.
In definitiva, il Tribunale ha concluso che l'attore non aveva fornito la prova di una specifica violazione da parte dell'amministratore, né di un danno concretamente imputabile a quest'ultimo. Ha inoltre evidenziato che l'ordinamento non tutela l'aspettativa di successione e che l'obbligo di rendiconto dell'amministratore è un fatto interno alla procedura di ADS.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.