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TRIBUNALE DI ASTI

Sentenza n. 394/2022 del 26-05-2022

principi giuridici

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e l'art. 101 del ### sul ### dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Il provvedimento della ### d'### n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, si riferisce esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale e non si estende alla fideiussione specifica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussioni Omnibus e Antitrust: Nullità Parziale Confermata in Assenza di Domanda Specifica


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da alcuni soggetti e una società, garanti fideiussori di una società debitrice principale, nei confronti di un istituto di credito. La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di alcuni conti correnti intestati alla società debitrice, fondando la pretesa creditoria sui contratti di fideiussione omnibus stipulati dai garanti.
Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria, eccependo, tra le altre cose, la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, in particolare facendo riferimento al provvedimento della ### d'### che aveva individuato alcune clausole standardizzate, contenute negli schemi contrattuali predisposti dall'ABI, come lesive della concorrenza.
Nel corso del giudizio, la banca e la società debitrice principale avevano raggiunto un accordo transattivo, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti. Il Tribunale, pertanto, si è pronunciato sulle posizioni dei restanti fideiussori.
Il giudice ha rigettato l'eccezione di mancata prova del credito da parte della banca, ritenendo che quest'ultima avesse adeguatamente documentato la propria pretesa. Quanto alla questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il Tribunale ha richiamato il recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 1419 del codice civile, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la piena corrispondenza tra le clausole contestate delle fideiussioni e quelle individuate dalla ### d'### come lesive della concorrenza. Tuttavia, il giudice ha rilevato che gli opponenti si erano limitati a chiedere la dichiarazione di nullità integrale delle fideiussioni, senza formulare una specifica domanda di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 del codice civile. In assenza di tale specifica domanda, il Tribunale ha ritenuto precluso l'accoglimento della relativa eccezione, rigettando, quindi, l'opposizione e condannando i fideiussori al pagamento della somma ingiunta, detratto l'importo versato dalla società debitrice in forza dell'accordo transattivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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