TRIBUNALE DI ASTI
Sentenza n. 400/2022 del 31-05-2022
principi giuridici
In sede di divorzio su ricorso congiunto, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e la non opposizione del Pubblico Ministero, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordemente stabilite dalle parti, qualora le stesse risultino congrue, conformi a legge e pienamente recepibili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Divorzio congiunto: accordi economici e mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Il Tribunale di Asti si è pronunciato in merito a un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentato da due coniugi. La peculiarità del caso risiede negli accordi raggiunti dalle parti in relazione al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e alla definizione dei rapporti economici pregressi.
Nel caso di specie, i coniugi, dopo un periodo di separazione protrattosi per il tempo previsto dalla legge, hanno manifestato la volontà di divorziare, presentando un ricorso congiunto in cui hanno definito le condizioni economiche del divorzio.
In particolare, l'accordo prevedeva un contributo mensile da parte del marito per il mantenimento dei figli, da versarsi alla moglie, quantificato in un importo specifico per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ### ma non diminuibile in caso di indice negativo. Le parti hanno inoltre fatto riferimento al Protocollo di ### per la ripartizione delle spese straordinarie per i figli, prevedendo una divisione paritaria, con una diversa ripartizione per le tasse universitarie.
Un aspetto rilevante dell'accordo riguarda la previsione di un assegno divorzile una tantum a favore della moglie, finalizzato a definire in modo completo le questioni economico-patrimoniali tra i coniugi, tacitandoli reciprocamente da ogni pretesa derivante dal matrimonio. Contestualmente, i coniugi hanno dichiarato di avere entrambi autonome capacità lavorative e di guadagno, rinunciando reciprocamente a ulteriori richieste di assegno divorzile. Hanno inoltre dichiarato di aver regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
Il Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia del divorzio, la concordanza delle dichiarazioni delle parti, il parere favorevole del Pubblico Ministero e la congruità delle condizioni pattuite, ha accolto il ricorso congiunto, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite dalle parti. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle spese legali, data la natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.