blog dirittopratico

3.906.912
documenti generati

v5.879
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI ASTI

Sentenza n. 400/2022 del 31-05-2022

principi giuridici

In sede di divorzio su ricorso congiunto, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e la non opposizione del Pubblico Ministero, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordemente stabilite dalle parti, qualora le stesse risultino congrue, conformi a legge e pienamente recepibili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divorzio congiunto: accordi economici e mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti


Il Tribunale di Asti si è pronunciato in merito a un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentato da due coniugi. La peculiarità del caso risiede negli accordi raggiunti dalle parti in relazione al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e alla definizione dei rapporti economici pregressi.
Nel caso di specie, i coniugi, dopo un periodo di separazione protrattosi per il tempo previsto dalla legge, hanno manifestato la volontà di divorziare, presentando un ricorso congiunto in cui hanno definito le condizioni economiche del divorzio.
In particolare, l'accordo prevedeva un contributo mensile da parte del marito per il mantenimento dei figli, da versarsi alla moglie, quantificato in un importo specifico per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ### ma non diminuibile in caso di indice negativo. Le parti hanno inoltre fatto riferimento al Protocollo di ### per la ripartizione delle spese straordinarie per i figli, prevedendo una divisione paritaria, con una diversa ripartizione per le tasse universitarie.
Un aspetto rilevante dell'accordo riguarda la previsione di un assegno divorzile una tantum a favore della moglie, finalizzato a definire in modo completo le questioni economico-patrimoniali tra i coniugi, tacitandoli reciprocamente da ogni pretesa derivante dal matrimonio. Contestualmente, i coniugi hanno dichiarato di avere entrambi autonome capacità lavorative e di guadagno, rinunciando reciprocamente a ulteriori richieste di assegno divorzile. Hanno inoltre dichiarato di aver regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
Il Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia del divorzio, la concordanza delle dichiarazioni delle parti, il parere favorevole del Pubblico Ministero e la congruità delle condizioni pattuite, ha accolto il ricorso congiunto, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite dalle parti. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle spese legali, data la natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25785 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.155 secondi in data 11 giugno 2026 (IUG:2L-871A9D) - 774 utenti online