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TRIBUNALE DI ASTI

Sentenza n. 327/2023 del 09-05-2023

principi giuridici

La mera uniformità delle clausole di una fideiussione specifica con quelle dello schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, in assenza di ulteriori elementi probatori che comprovino l'estensione dell'intesa anticoncorrenziale anche a contratti diversi dalla fideiussione omnibus, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un illecito anticoncorrenziale e il suo influsso sui contratti di fideiussione specifica.

In tema di fideiussione omnibus, la rispondenza del contratto allo schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale comporta, al più, la nullità delle sole clausole corrispondenti ai numeri 2, 6 e 8 dello schema, in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all'articolo 1419 c.c., salvo che sia allegato e provato che i contraenti non avrebbero concluso il contratto in assenza di tali clausole.

La clausola di pagamento a semplice richiesta scritta contenuta in un contratto di fideiussione è incompatibile con la necessità della richiesta di pagamento giudiziale prescritta dall'articolo 1957 c.c., secondo la sua tradizionale interpretazione.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina consumeristica al contratto di fideiussione, occorre valutare i requisiti soggettivi di applicabilità tenendo conto delle parti del rapporto fideiussorio e non già di quelle del distinto contratto principale. La qualificazione di un soggetto come consumatore non discende necessariamente dalla mancanza di un incarico formale nell'organo gestorio dell'impresa o dalla mancata partecipazione formale al capitale della stessa, potendo derivare anche da una condizione di mero fatto inerente gli scopi e l'ambito di azione del soggetto contraente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità delle Fideiussioni e Tutela del Consumatore: un'Analisi della Recente Giurisprudenza


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda in materia di fideiussioni bancarie, sollevando questioni relative alla validità delle garanzie prestate e alla possibile applicazione della normativa a tutela del consumatore. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di due soggetti, garanti di una società a responsabilità limitata, per il pagamento di ingenti somme derivanti da esposizioni debitorie relative a conti correnti e un mutuo chirografario.
I garanti, opponendosi al decreto ingiuntivo, hanno eccepito, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni, sia in via integrale che parziale, per presunta violazione della normativa antitrust, sostenendo che i contratti riproducessero pedissequamente il modello standardizzato predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), già oggetto di attenzione da parte della Banca d'Italia per possibili profili anticoncorrenziali. Uno dei garanti ha inoltre invocato la nullità di alcune clausole contrattuali, asserendo la propria qualifica di consumatore e la vessatorietà delle disposizioni contestate.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha escluso che la mera uniformità delle clausole delle fideiussioni specifiche rispetto allo schema ABI fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale estesa a tali contratti, in assenza di ulteriori elementi probatori. Quanto alla fideiussione omnibus, pur ammettendo l'applicabilità della sanzione di nullità alle clausole specifiche ritenute in contrasto con i principi della concorrenza (segnatamente, quelle relative alla reviviscenza, alla deroga all'art. 1957 c.c. e all'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo), il Tribunale ha escluso che tale nullità potesse estendersi all'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del contratto e in assenza di prova che le parti non avrebbero concluso l'accordo in assenza delle clausole contestate.
Il giudice ha inoltre respinto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., rilevando l'incompatibilità tra la clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" e la necessità di una preventiva escussione giudiziale del debitore principale. Infine, con riferimento alla pretesa qualifica di consumatore di uno dei garanti, il Tribunale, pur richiamando la giurisprudenza che valorizza la posizione del fideiussore rispetto al rapporto principale, ha ritenuto, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi in atti (tra cui la coabitazione con l'altro garante, socio e amministratore della società garantita, e la dichiarazione di non agire in qualità di consumatore all'atto della sottoscrizione della fideiussione), che non fosse stata fornita prova sufficiente a dimostrare tale qualifica.
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testo integrale


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