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TRIBUNALE DI ASTI

Sentenza n. 350/2023 del 16-05-2023

principi giuridici

Nel procedimento per convalida di sfratto, la conversione del rito da sommario ad ordinario determina l'instaurazione di un nuovo ed autonomo procedimento a cognizione piena, nel quale il locatore può porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, ivi compresa la richiesta di pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità.

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

La norma di cui all'art. 56 della legge n. 392 del 1978, che impone al giudice di fissare la data di esecuzione del rilascio dell'immobile, si applica a tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore e conseguente obbligo di rilascio dell'immobile


La pronuncia in commento trae origine da un procedimento di sfratto per morosità, successivamente convertito in un giudizio ordinario. La parte locatrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di locazione, il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni scaduti e non versati. Il conduttore, benché ritualmente citato, è rimasto contumace per tutta la durata del processo.
Il Tribunale ha accolto integralmente le domande della parte locatrice. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile la richiesta di pagamento dei canoni, sebbene formulata solo nella fase successiva alla conversione del rito, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente, in tali circostanze, di ampliare il petitum e la causa petendi.
Nel merito, il giudice ha accertato l'esistenza del contratto di locazione, debitamente sottoscritto e registrato, e ha rilevato l'inadempimento del conduttore, consistente nel mancato pagamento dei canoni a partire dal mese di settembre 2021. Tale inadempimento, protrattosi per un considerevole numero di mensilità, è stato ritenuto grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e lo ha condannato all'immediato rilascio dell'immobile, fissando un termine per l'esecuzione. Inoltre, il conduttore è stato condannato al pagamento dei canoni scaduti e non versati, maggiorati degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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