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TRIBUNALE DI ASTI

Sentenza n. 127/2024 del 19-04-2024

principi giuridici

Ai docenti non di ruolo, titolari di contratti di supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), spetta la ### di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, in applicazione del principio di parità di trattamento e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità rispetto ai docenti di ruolo.

Ai docenti non di ruolo, ai quali il beneficio della ### non sia stato tempestivamente riconosciuto e che siano ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Parità di Trattamento e Carta Docente: Estensione del Beneficio ai Docenti Precari


La sentenza in esame affronta la questione dell'estensione del beneficio economico della "Carta del Docente", previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015, anche ai docenti non di ruolo. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da alcuni docenti precari del Ministero dell'Istruzione, i quali lamentavano la mancata attribuzione della Carta, destinata esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato, nonostante lo svolgimento delle medesime mansioni dei colleghi di ruolo.
Il Ministero dell'Istruzione si era opposto alla richiesta, sostenendo che la formazione non rientra nelle "condizioni di impiego" richiamate dalla normativa europea e che la natura temporanea del rapporto di lavoro sarebbe incompatibile con la finalità formativa della Carta.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso dei docenti. In particolare, è stata richiamata l'ordinanza della Corte di Giustizia che ha affermato l'illegittimità di una normativa nazionale che riserva il beneficio della Carta Docente al solo personale a tempo indeterminato, in quanto ciò contrasta con il principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Il giudice ha evidenziato che la Carta Docente rientra tra le "condizioni di impiego" in quanto finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato. Inoltre, la Corte ha escluso la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, sottolineando che la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire una valida giustificazione.
In linea con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, il Tribunale ha accertato il diritto dei docenti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici in questione. Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione è stato condannato ad accreditare sulla carta docente degli interessati l'importo dovuto per ciascun anno scolastico, maggiorato degli interessi legali.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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