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TRIBUNALE DI ASTI

Sentenza n. 204/2025 del 08-04-2025

principi giuridici

La domanda di divorzio è ammissibile qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non sia ricostituibile e sussista una separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato, ovvero una separazione consensuale omologata, protrattasi ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divorzio Congiunto: il Tribunale di Asti Accoglie la Richiesta di Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio


Il Tribunale di Asti si è pronunciato in merito ad una domanda congiunta di divorzio presentata da due coniugi. La coppia, sposata con rito concordatario, ha adito il Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in esame, i coniugi, entrambi rappresentati legalmente, hanno presentato un ricorso congiunto, avvalendosi della possibilità di svolgere l'udienza tramite scambio di note scritte, modalità consentita dalla normativa vigente. Il Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella domanda di divorzio, e non ravvisando alcuna opposizione da parte del Pubblico Ministero, ha accolto integralmente le richieste formulate dai ricorrenti.
Le condizioni stabilite dai coniugi, e recepite dal Tribunale, prevedono che gli stessi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali cambi di residenza o domicilio. È stato inoltre accertato che i figli sono maggiorenni e economicamente indipendenti, pertanto non necessitano di alcun sostegno economico da parte dei genitori. I coniugi hanno dichiarato di aver già regolato autonomamente i propri rapporti patrimoniali e di non avere reciproche pretese finanziarie. Infine, hanno manifestato il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla legge sul divorzio, che prevede la possibilità di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non sia ricostituibile e sussista una separazione legale, giudiziale o consensuale, protrattasi per il tempo previsto dalla legge. Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato la sussistenza di tali presupposti, evidenziando la perdurante separazione e l'impossibilità di ricostruire una qualsiasi forma di convivenza tra le parti.
In considerazione della natura del procedimento e della formulazione di conclusioni congiunte, il Tribunale ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulle spese processuali. Pertanto, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della sentenza e agli adempimenti di legge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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