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TRIBUNALE DI AVELLINO

Sentenza n. 1022/2017 del 24-05-2017

principi giuridici

Nella vendita di beni di consumo, la consegna di un bene usato, anziché di un bene nuovo come pattuito, integra un difetto di conformità ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 206/2005, che legittima il consumatore ad esperire i rimedi previsti dall'art. 130 del medesimo decreto, tra cui l'azione di riduzione del prezzo.

L'azione di riduzione del prezzo, esperibile dal consumatore in caso di difetto di conformità del bene venduto, mira a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, ponendo il compratore nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Difetto di Conformità e Tutela del Consumatore nell'Acquisto di un'Autovettura Usata Venduta Come Nuova


La pronuncia in esame affronta una problematica frequente nel mercato automobilistico: la vendita di un veicolo usato come nuovo, con conseguenti implicazioni in termini di garanzia e valore commerciale. La vicenda trae origine dall'azione promossa da un acquirente che, dopo aver acquistato un'autovettura presso una concessionaria, lamentava la non conformità del bene rispetto a quanto pattuito. In particolare, l'attore sosteneva che l'auto, venduta come "nuova" e prodotta nel 2013, fosse in realtà un modello del 2011, già ceduto in precedenza ad altro concessionario. Tale circostanza, emersa successivamente all'acquisto, aveva comportato una riduzione del periodo di garanzia offerto dalla casa madre e, di conseguenza, un deprezzamento del veicolo.
Il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell'ambito della tutela del consumatore, ha applicato la disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs 206/05), in particolare gli articoli 128 e seguenti, relativi alla garanzia di conformità dei beni di consumo. Il giudice ha evidenziato come il venditore sia obbligato a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, e come la conformità sia presunta qualora il bene sia idoneo all'uso abituale, conforme alla descrizione fornita dal venditore e dotato delle qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la vendita di un'autovettura usata come nuova integrasse un difetto di conformità, in quanto il bene non corrispondeva alle aspettative legittime dell'acquirente, il quale si attendeva un veicolo di fabbricazione recente e con una garanzia piena. Le prove testimoniali hanno confermato che il venditore aveva presentato l'auto come "nuova" e prodotta nel 2013, inducendo l'acquirente a confidare in tali caratteristiche.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, condannando la società venditrice a restituire la differenza tra il prezzo pagato (corrispondente a un veicolo nuovo) e l'effettivo valore di mercato del bene (in quanto usato e risalente al 2011). Inoltre, la concessionaria è stata condannata a risarcire le spese sostenute dall'acquirente per riparazioni che, in presenza di una garanzia valida, sarebbero state a carico della casa madre. La decisione si fonda sul principio secondo cui il consumatore ha diritto a ricevere un bene conforme alle caratteristiche promesse dal venditore, e che la violazione di tale diritto comporta la responsabilità del venditore per i danni subiti dall'acquirente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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