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TRIBUNALE DI AVELLINO

Sentenza n. 2117/2019 del 18-11-2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Avellino, I ### civile, in composizione monocratica Dott. ###ssa ### relatore ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1288 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell‟anno 2015, TRA ### e D'### rappresentate e difese dall‟avv. ### E ### rappresentata e difesa dall‟avv. ### BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, ### esponeva di essere erede legittima, unitamente alla madre -D‟### e alla sorella -###, del padre ### deceduto in data ###; che quest‟ultimo aveva effettuato delle donazioni -nel corso della sua vitache avevano leso la quota di legittima. 
In particolare, con la prima donazione, stipulata il ### innanzi al ### e registrato in S. ### dei ### il ### (rep. n. 12488), aveva donato alla figlia ### e al marito ### coniugati in regime di comunione dei beni, i diritti pari ad un mezzo (1/2), sul terreno edificabile sito in ### alla ### di 494 metri quadrati, compresa l'area di risulta di due vani rurali, (foglio 21 p.lle 812 e 800). 
Questa donazione veniva fatta in conto della legittima spettante ai donatari, senza espressa dispensa dalla collazione. 
La seconda donazione veniva effettuata in favore della figlia ### e aveva ad oggetto i diritti pari all'altro mezzo (1/2) sul terreno edificabile sito in ### alla ### con entrostante fabbricato in corso di costruzione, (foglio 21 p.lle 812 e 800), con atto notarile stipulato il ### innanzi al ### e registrato in S. ### dei ### l‟11.06.1990 (rep. n. 26313). Questa donazione era stata fatta ed accettata in conto della quota disponibile e, per l‟eventuale supero da imputare sulla quota di legittima, senza espressa dispensa dalla collazione relativa a tale eccedenza. 
La terza veniva effettuata in favore della odierna attrice ### e aveva ad oggetto la piena proprietà sul terreno sito in ### alla ### di 640 metri quadrati (foglio 21 p.lla 817), con atto notarile stipulato il ### innanzi al ### e registrato in S.  ### dei ### il ### (rep. n. 26802). 
L‟attrice richiedeva, pertanto, calcolata la quota disponibile e indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, accertarsi la lesione della quota di legittima riservata ad essa attrice, disponendo la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante a ### eventualmente mediante la restituzione degli immobili; all‟esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria nominando un esperto per la divisione della massa attiva e per la formazione delle singole quote; procedersi alla divisione e, in caso di non comoda divisibilità, procedersi alla vendita all‟incanto con formazione di successive masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi. 
Si costituiva ### che eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato convenuto in giudizio il marito, ### in regime di comunione legale; nel merito negava l‟avvenuta lesione della quota di legittima e chiedeva sciogliersi la comunione ereditaria sui beni relitti. 
Si costituiva, infine, D‟### che si associava integralmente alle richieste della parte attrice. 
Va, preliminarmente, disattesa l‟eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato convenuto in giudizio anche ### marito di ### Ed invero, come ribadito da Cassazione sez. II sentenza n. 2006 del 28/07/1967, l'esigenza del litisconsorzio necessario si verifica, oltre che nei casi stabiliti espressamente dalla legge quando la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto degli interessati sarebbe inutiliter data, e non raggiungerebbe un risultato pratico neppure nei riguardi delle parti presenti in giudizio. Siffatta esigenza non sussiste nel caso di azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima, giacché tale azione può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario, e spiegare effetto nei suoi confronti in caso di accoglimento. 
D‟altra parte, l‟azione di riduzione è un‟azione personale e va esercitata nei confronti di chi si assume abbia ottenuto una quota eccessiva rispetto agli altri legittimari che sarebbero, in parte qua, pretermessi. 
Nel caso di specie, la parte attrice esercitava la sua azione di riduzione nei confronti della sorella, altra legittimaria, assumendo che, a seguito della citata donazione, la quota attribuitale avrebbe esorbitato le altre quote legittime delle quali il padre non poteva disporre, con ciò andando a ledere la quota di essa attrice. 
In tal senso, l‟azione è stata correttamente esercitata nei confronti di ### in quanto legittimaria, la quale è chiamata a reintegrare, con la sua eventuale maggiore attribuzione, la quota del legittimario in parte pretermesso. Trattasi di calcoli ipotetici ed astratti, che non vanno ad intaccare il bene concretamente donato, visto che esso concorre, in misura potenziale, a comporre un asse ereditario che non si riduce in termini materiali, ma serve solo a stabilire in astratto quali sono le quote che il de cuius non poteva „toccare‟ e quali quelle delle quali poteva liberamente disporre. 
Una volta accertato che tale lesione si è concretizzata, l‟azione si dirige nei confronti della legittimaria che deve reintegrare la sorella onde ripristinare la parte di eredità che non poteva essere intaccata dal de cuius. 
Tanto premesso, il collegio reputa necessario procedere ad un inquadramento degli istituti giuridici pertinenti al caso, per poi procedere alla analisi dei beni nonché alla fondatezza delle rispettive posizioni processuali. 
Occorre, a questo punto, dar conto dei rapporti tra riduzione, divisione, collazione. 
La collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono dell'asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto hanno ricevuto dal defunto in donazione. 
La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante (art.  737 c.c.); essa rimuove la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra i coeredi, coniuge e discendenti, se ed in quanto non risulti una diversa volontà del defunto.  ### la Suprema Corte, “l'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal "de cuius" devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 8510 del 06/04/2018). 
Tanto premesso, “l'azione di riduzione contro il coerede donatario, coniuge o discendente del de cuius, presuppone che questi sia stato dispensato dalla collazione, giacché, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull'eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980, orientamento richiamato e quindi confermato, recentemente, nella motivazione di Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n.13660 del 30/05/2017). 
Questo sta a significare che, in assenza di una dispensa dalla collazione esplicita da parte del donante, -essendo automatico il meccanismo della collazione-, l‟erede che assume essere stato permesso ha diritto a conseguire, ove richieda la divisione, l'intera quota che gli spetta in quanto erede legittimo, dovendo, pertanto, il Tribunale procede alla divisione dei beni (relitti e donati) considerando i beni donati un mero anticipo sulla successione, senza limitarsi a reintegrare nella sola quota di legittima che si assume non essere stata rispettata. 
Individuati, pertanto, i principi regolatori della materia, compito preliminare del collegio è di analizzare le tre donazioni svolte in favore di ### e #### la sua vita, ### aveva disposto dei suoi beni ed aveva attribuito mediante donazione: 1) In favore della figlia ### e del marito di questa ### coniugati in regime di comunione dei beni, i diritti pari ad un mezzo (1/2), sul terreno sito in ### alla ### di complessive are quattro e centiare novantaquattro (are 4.94), ivi compresa l'area di risulta di due vani rurali, in catasto al foglio 21 particelle ### (di are 4.84) e 800 (di centiare 10), con atto notarile stipulato il ### innanzi al ### e registrato in S. ### dei ### il ### (rep. n.12488). 
Sul terreno oggetto di donazione l'11 gennaio 1988 era stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla ricostruzione del fabbricato rurale dell'attività agricola di ### a nome di D‟### 2) Sempre in favore della figlia #### aveva attribuito mediante donazione i diritti pari all'altro mezzo (1/2) sul terreno sito in ### alla ### con entrostante fabbricato in corso di costruzione, in catasto al foglio 21 particelle ### con atto notarile stipulato il ### innanzi al ### e registrato in S. ### dei ### l'11.06.1997 (rep. n.26313); 3) In favore della figlia ### il de cuius aveva attribuito mediante donazione, la piena proprietà sul terreno sito in ### alla ### di are sei e centiare quaranta (are 6.40), in catasto al foglio 21 particella ### con atto notarile stipulato il ### innanzi al ### e registrato in S. ### dei ### il ### (rep. n.26 802); n.b.  questa donazione veniva fatta in conto della legittima spettante ai donatari. 
In nessuna delle tre donazioni è possibile ritenere che vi sia stata espressa dispensa dalla collazione. 
In particolare, non vi dispensa da collazione per la seconda donazione. 
Essa è stata fatta ed accettata in conto della quota disponibile e, per l'eventuale supero da imputare sulla quota di legittima, senza espressa dispensa dalla collazione, come devesi concludere argomentando da altro autorevole arresto: Cass. N. 3013/2006, secondo cui “in tema di divisione ereditaria, la clausola con cui il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione, se è vero che, a quest'ultima, sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli della disponibile che della legittima: tale imputazione del donante non interferisce, difatti, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del "de cuius". 
Per i motivi anzidetti, solo la dispensa dalla collazione avrebbe privilegiato il legittimario rispetto agli altri coeredi potendo, pertanto, trattenere le donazioni ricevute nei limiti della disponibile. 
Evidenziata in tal senso la volontà del de cuius, il Tribunale deve, pertanto, procedere alla declaratoria di inammissibilità della domanda di riduzione e, previa formazione dell'asse ereditario composto da relictum più donatum, procedere alla divisione come richiesta da entrambe le parti. 
Il Tribunale disponeva, quindi, una consulenza alla quale si riporta per la determinazione del valore dei beni, essendo stata redatta in termini estremamente chiari ed essendo stata ampiamente motivata quanto ai dettagli di riferimento dei criteri di stima. 
Relictum Alla data della morte, ### risultava, alla fine, intestatario dei seguenti beni immobili: 1) Quota pari all‟intero dei diritti di proprietà del fabbricato in ### censito al ### al foglio 16 con la particella ### sub 2 cat. A/2 classe 2 di vani 7,5 Rendita Catastale ### ) Quota pari all‟intero dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 16 con la particella ### di superficie pari a 6 centiare.  3) Quota pari a 3/9 dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 21 con la particella ### classe 1°, qualità seminativo arborato, superficie 18 centiare RA ### ; RD ### ) ### pari a 1/4 dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 21 con la particella ### classe 1°, qualità seminativo arborato superficie 46 centiare RA ### RD €:0,25, 5) ### pari a 3/9 dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 21 con la particella ### classe 1°, qualità seminativo arborato superficie 89 centiare R.D. ### R.A. ### ) ### pari all‟intero dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 7 con la particella ### classe 3°, qualità seminativo, superficie pari a 28 are e 60 centiare, RA ### ; RD ### ) ### pari all‟intero dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 7 con la particella ### classe 3°, qualità seminativo, superficie pari a 45 are e 60 centiare, RA ### ; RD ### Il valore del relictum, sulla base dei calcoli svolti dal consulente ed ai quali espressamente si rinvia, veniva calcolato in ### Donatum Prima di procedere alla valutazione delle donazioni da mettere in collazione, ricorda il collegio che ai sensi dell'articolo 746 codice civile "la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o imputandone il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce". Quando però, come nel nostro caso, manchi una specifica volontà del donatario per il conferimento in natura, la collazione deve avvenire per imputazione (### Roma 19.5.2003, in Giur. Merito 2003; ### Napoli 2.2.2000 in Giur. Napoletana, 2000). 
Procedendo alla effettuazione di una stima di valore dei beni, va ricordato, in via preliminare, che qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione di divisione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 cod. civ. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell'azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa (cfr. Cass. Civ. sez. Sez. 2, Sentenza n. 2858 del 09/02/2006). In tal caso, al valore del fondo andranno decurtate le spese di edificazione sostenute. 
Ed invero, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all‟apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell‟apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un‟attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all‟arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata e, pertanto, non ne condivide la disciplina. 
Questo sta a significare che va considerata l‟ipotesi sub B prospettata dal consulente, ove, con riferimento alla prima donazione in favore della figlia ### e del marito di questa ### coniugati in regime di comunione dei beni, avente ad oggetto i diritti pari ad un mezzo (1/2), sul terreno sito in ### alla ### di 494 metri quadrati ivi compresa l'area di risulta di due vani rurali, in catasto al foglio 21 particelle ### (di are 4.84) e 800 (di centiare 10), determinava la stima dei terreni edificabili, aventi lo stesso indice, in riferimento al valore unitario di fondi edificabili, venduti a ### in recenti compravendite, e, rinviando alla dettagliata indicazione svolta dal consulente, individuava il valore della prima donazione in ### Calcolava il valore della seconda donazione, in favore della figlia ### avente ad oggetto i diritti pari all'altro mezzo (1/2) sul terreno sito in ### alla ### con entrostante fabbricato in corso di costruzione, in catasto al foglio 21 particelle ### (di are 4.84) e 800 (di centiare 10) in ### Il fabbricato, che nella seconda donazione veniva descritto genericamente in corso di costruzione, all‟attualità è ultimato in ogni sua parte ed è in uso alla convenuta ### è censito al ### al foglio 16 con la particella ### vari sub. 
Per la stima del fabbricato (in corso di costruzione), il consulente dava atto di aver utilizzato il procedimento di stima analitica in quanto non era stato possibile reperire dati del 2013, riferiti a precedenti compravendite di terreni edificabili in zona B/1 B/2, con fabbricati in costruzione, in vendita a ### per condurre la stima sintetico -comparativa. 
Presumibilmente, oggetto della donazione era stato il fabbricato in costruzione di due livelli fuori terra costituito da: piano interrato, piano terra e primo piano così come inizialmente era stato previsto nella licenza edilizia richiesta dal de cuius. Attraverso la disamina della contabilità allegata, il consulente ipotizzava che alla data del 21 agosto 1990 erano stati realizzati 314 mq su 444 metri quadrati di solai, pari al 70 % delle strutture orizzontali e quindi pari ad almeno tre impalcati su cinque. Poi, continuando a ricostruire la progressione della costruzione, attraverso lo stato di avanzamento dei lavori, quando è stata richiesta la 2° variante per la costruzione del sottotetto, doveva essere stato realizzato anche il secondo piano con la struttura in attesa per realizzare l'ultimo livello. Quindi ottenuto il permesso, è stata edificata la mansarda ed il tetto. 
Ebbene, in tal senso, proprio per i principi giuridici sopra espressi, dovendo considerare, per la figlia ### il valore del fondo e della costruzione come donato, cui va aggiunto l‟incremento del valore virtuale in considerazione della ultimazione delle fabbriche, le due donazioni avranno un valore complessivo di ### Questo perché si somma il valore della prima donazione, pari ad ### con il valore della seconda, pari ad ### valore che comprende il fondo edificato e a vocazione edificatoria come enunciato. 
La terza donazione in favore della figlia ### avente ad oggetto la piena proprietà del terreno sito in ### alla ### di 640 metri quadrati, in catasto al foglio 21 particella ### ha invece un valore di ### Poiché detta donazione ha ad oggetto un bene già edificabile, secondo il principio di traslazione della proprietà attraverso la dazione della res, deve ritenersi che ### abbia realizzato l‟attuale costruzione sul fondo con conseguenziale incremento di valore dello stesso a sue spese, in assenza di prove contrarie fornite dalla controparte. 
Ed invero, “ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione; a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune” (cfr. Cass. Civ. sez. 
Sez. 2, Sentenza n. 24711 del 24/11/2009), ma, nel caso di specie, la vocazione urbanistica edificatoria era già compiutamente esistente al momento della donazione, così che il maggior valore acquisito dal fondo in virtù della edificazione deve intendersi realizzato a spese di ### A questo punto, la massa ereditaria, formata dal relictum + il donatum, sarà pari ad ### (donazione #### + donazioni #### + relictum ### ). 
Il collegio dovrà, pertanto, procedere alla divisione ereditaria, tenendo conto di quanto stabilito dalla norma sub art. 581 c.c., in tema di successione legittima, secondo cui “quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto a metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri”. 
Ne consegue che, in assenza di un testamento, in presenza di donazioni che non recano dispensa dalla collazione, il collegio ritiene che il de cuius sia morto ab intestato; pertanto, essendovi due figli, l‟asse ereditario, formato dal relictum + il donatum, andrà diviso per tre (444.500,00 : 3= 148.166,00). 
Il valore di ### è quanto devono avere ciascuno dei tre eredi sull‟asse ereditario. 
Ebbene, il ### considerato che le parti del presente giudizio occupano stabilmente i beni individuati nella descrizione dell'asse ereditario e, segnatamente, la madre D‟### occupa i beni relitti, mentre le sorelle ### e ### occupano i beni costruiti sui fondi donati, ritiene di procedere direttamente all'assegnazione delle quote senza passare per il tramite del sorteggio. 
Ne deriva che, sulla base delle somme così come individuate, sarà possibile procedere a conguaglio in danaro in favore della massa. 
Essendo stato il valore della massa determinato in ### e la quota di spettanza in ### tenendo conto dei conteggi di attribuzione svolti dal CTU con riferimento alle donazioni poste in essere, ne deriva che ### dovrebbe conferire alla massa la somma in danaro pari ad ### ; ### dovrebbe prelevare dalla massa la somma di ### ; la madre D‟### dovrebbe prelevare dalla massa la somma di ### oltre al relictum pari ad ### così da ripristinare la sua quota ereditaria (### + ### = 148.168,00 che è, appunto, il valore determinato della quota). 
Queste essendo le premesse, il ### non può, tuttavia, non rilevare come in sede di comparsa conclusionale il difensore di ### e D‟### espressamente e specificamente richiedeva in favore delle sue assistite, rispettivamente la somma di ### ed ### Il Collegio, onde evitare una pronuncia che vada al come ricorda Cass. di là di quanto richiesto - come tale inammissibile-, pur avendo dato atto della divisione e dei conguagli indicati secondo i calcoli enunciati innanzi, deve limitare le somme da prelevare dalla massa da parte di ### e D‟### ad ### ed ### Ed invero, come esplicitato da Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014, la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.” In tal senso, la divisione terrà conto delle attribuzioni materiali già nella disponibilità delle parti di causa, con limitazioni ai prelievi, differentemente da quanto precisato, alle predette somme. 
Le spese vanno poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote. Per la liquidazione si rimanda al dispositivo. 
Analogamente vanno ripartiti gli oneri per ### P. Q. M.   ### definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l‟inammissibilità della domanda di riduzione; dispone che la divisione dei beni oggetto della causa, siti in ### meglio descritti e identificati nelle relazioni depositate nella causa dal CTU arch. ### avvenga come segue: ### A ### beni risultanti dalle donazioni per notar ### del 21.5.1990 e per notar ### del 22.5.1997; deve dare un conguaglio alla massa di ### ; ### A ### beni risultanti dalla donazione per notar ### del 14.11.1997; deve avere un conguaglio di ### ; ### A D‟### beni del relictum ereditario 1) ### pari all‟intero dei diritti di proprietà del fabbricato in ### censito al ### al foglio 16 con la particella ### sub 2 cat.; 2) ### pari all‟intero dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 16 con la particella ### di superficie pari a 6 centiare; 3) ### pari a 3/9 dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 21 con la particella ### ) ### pari a 1/4 dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 21 con la particella ### ) ### pari a 3/9 dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 21 con la particella ### ) ### pari all‟intero dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 7 con la particella ### ) ### pari all‟intero dei diritti di proprietà del terreno in ### censito al NCT al foglio 7 con la particella ### deve avere a conguaglio ### b) liquida le spese processuali come segue: quelle sostenute da ### e D‟### rappresentate e difese da un unico avvocato, in ### per spese vive ed ### per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all‟avv. ### dichiaratosi anticipatario; quelle sostenute dalla convenuta ### in ### per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; c) pone le spese come sopra liquidate e gli oneri per CTU a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alla comunione; f) autorizza trascrizioni, frazionamenti, volture, altre annotazioni, in coerenza con la presente sentenza, con esonero dei pubblici ufficiali da ogni responsabilità. 
Così deciso in ### il #### relatore ###ssa ### dott. ### 

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