TRIBUNALE DI AVELLINO
Sentenza n. 1318/2022 del 18-07-2022
principi giuridici
In tema di cessione in blocco di crediti, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, qualora gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica, è sufficiente che nell'intestazione dell'atto cui la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi del sottoscrittore, spettando alla parte che contesta tale qualità l'onere di allegare tempestivamente e dimostrare l'inesistenza del rapporto organico o la carenza dei poteri dichiarati.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su estratto conto, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
La nullità parziale del contratto di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'### si estende all'intero contratto solo qualora il fideiussore provi che non avrebbe prestato la garanzia senza le clausole affette da nullità.
In tema di fideiussione, la pattuizione che allunga il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. è valida, in quanto tale norma è posta a tutela di interessi privati e, pertanto, derogabile dalle parti.
In tema di usura, la parte che deduce la violazione del divieto di usura ha l'onere di indicare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, come previsto dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della ### d'###.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Fideiussione Omnibus e Onere Probatorio in Caso di Contestazioni Bancarie
La pronuncia del Tribunale di Avellino affronta una complessa controversia derivante da un'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di un soggetto garante fideiussore di una società poi fallita. La sentenza offre spunti interessanti in merito alla validità delle fideiussioni omnibus, alla prova della cessione del credito, all'onere probatorio in caso di contestazioni relative agli estratti conto e all'applicazione della normativa antitrust nel contesto dei contratti di garanzia.
Nel caso specifico, il creditore, una società mandataria di un'altra società, agiva in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente intestato alla società fallita, del quale il soggetto opponente era garante. L'opponente contestava la legittimazione attiva del creditore, la validità del decreto ingiuntivo per mancata ricezione degli estratti conto da parte del debitore principale, l'omessa preventiva escussione del debitore principale, la nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa antitrust, la decadenza del creditore dal diritto di agire per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, l'inesistenza dell'obbligazione principale per intervenuto soddisfacimento del credito, nonché l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, ha ritenuto adeguatamente provata la legittimazione attiva del creditore, in quanto cessionario del credito, mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della cessione in blocco. Ha inoltre affermato che, ai fini della validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica, è sufficiente l'indicazione dei poteri rappresentativi nell'atto, spettando alla controparte l'onere di provare l'inesistenza del rapporto organico o la carenza dei poteri dichiarati.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata ricezione degli estratti conto da parte del debitore principale, il Tribunale ha precisato che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista di specifiche contestazioni per superarne l'efficacia probatoria. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l'eventuale omissione nella ricezione degli estratti conto non renderebbe inesigibile il credito della banca.
Con riferimento alla fideiussione omnibus, il Tribunale ha sottolineato che la stessa è valida qualora le parti abbiano pattuito un importo massimo garantito, come nel caso di specie. In relazione alla presunta violazione della normativa antitrust, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto affermato dalle ### della Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### sono parzialmente nulli solo in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti, con l'onere per il fideiussore di provare che non avrebbe prestato la garanzia senza tali clausole.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di decadenza del creditore dal diritto di agire, avendo quest'ultimo rispettato il termine decadenziale pattuito nel contratto di fideiussione. Infine, ha ritenuto infondate le contestazioni relative all'inesistenza dell'obbligazione principale per intervenuto soddisfacimento del credito, all'applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e di commissioni non dovute, in quanto sfornite di specifico riscontro documentale e tecnico-contabile.
In definitiva, la sentenza ribadisce l'importanza della prova documentale e della specificità delle contestazioni in materia bancaria, nonché la validità delle fideiussioni omnibus qualora sia previsto un importo massimo garantito e la necessità di provare la sussistenza di un nesso causale tra le clausole nulle per violazione della normativa antitrust e la prestazione della garanzia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.