TRIBUNALE DI AVELLINO
Sentenza n. 909/2022 del 20-10-2022
principi giuridici
Il verbale di conciliazione in sede sindacale, pur non producendo gli effetti del giudicato, costituisce un contratto di transazione valido ed efficace tra le parti, contenente rinuncia non impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., salvo che siano dedotti specifici profili di nullità o annullabilità.
Nel rito del lavoro, il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, indicando specificamente i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata e raffrontandoli con quelli delle mansioni concretamente svolte, nonché di precisare le ragioni per cui queste ultime debbano ricondursi al livello superiore e non a quelli formalmente riconosciuti dal datore di lavoro.
Nel rito del lavoro, il lavoratore che agisca per il riconoscimento di differenze retributive derivanti da lavoro straordinario ha l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale, specificando il numero dei giorni e delle ore di lavoro straordinario e gli orari concretamente osservati, in difetto dei quali la domanda è inammissibile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Conciliazione Sindacale e Onere Probatorio nel Contenzioso Lavoro
La pronuncia in esame affronta una controversia di lavoro originata da un presunto errato inquadramento contrattuale e dalla mancata corresponsione di differenze retributive, straordinari, indennità per ferie e permessi non goduti, nonché ratei di mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto. Il lavoratore aveva adito il Tribunale lamentando di essere stato inquadrato in un livello inferiore rispetto alle mansioni svolte e di aver subito una retribuzione inadeguata.
Il Tribunale ha scisso la vicenda in due periodi distinti, separati da un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti. In relazione al periodo antecedente alla conciliazione, il giudice ha ritenuto la domanda infondata, attribuendo efficacia preclusiva al verbale stesso. Il Tribunale ha qualificato l'accordo come una transazione, vincolante per le parti, in assenza di vizi che ne inficiassero la validità. Il giudice ha evidenziato che il lavoratore, nel verbale, aveva dichiarato di non avere ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro, rinunciando a qualsiasi azione in sede sindacale o giudiziale.
Per quanto concerne il periodo successivo alla conciliazione, il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di allegazione. Il giudice ha sottolineato la genericità delle allegazioni del lavoratore in merito alle mansioni svolte e agli orari di lavoro, ritenendo insufficiente la prospettazione dei fatti a supporto della richiesta di inquadramento superiore. In particolare, è stata rilevata l'assenza di specifici riferimenti all'attività di esazione delle fatture e alla segnalazione di nuovi clienti, nonché la mancata indicazione dei tratti distintivi della qualifica rivendicata e il raffronto con le mansioni concretamente svolte.
Il Tribunale ha evidenziato che, in caso di contestazione del livello di inquadramento, il lavoratore ha l'onere di indicare il livello contrattuale attribuito, le mansioni effettivamente svolte e le declaratorie contenute nel contratto collettivo, operando i necessari raffronti. Nel caso di specie, il lavoratore si era limitato a reclamare l'inquadramento nel livello superiore e le relative spettanze, senza delineare l'iter logico necessario per accertare lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali.
Il giudice ha, inoltre, rilevato l'indeterminatezza delle richieste di prova orale, in quanto prive di una precisa collocazione spazio-temporale della prestazione lavorativa. In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore non avesse fornito gli elementi minimi necessari per accertare la fondatezza della domanda, non avendo dedotto in modo sufficientemente specifico le circostanze di fatto a supporto della pretesa.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento di una somma a titolo di ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, e trattamento di fine rapporto, sulla base delle ammissioni della società resistente e in assenza di contestazioni specifiche da parte del lavoratore in merito alla quantificazione di tali voci.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.