TRIBUNALE DI AVELLINO
Sentenza n. 1029/2025 del 26-06-2025
principi giuridici
In tema di contratto di trasporto, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario o al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro.
Il franchisor è gravato da un obbligo giuridico di controllo precontrattuale e nel corso del rapporto su tutti i membri della rete, con conseguente responsabilità solidale per la condotta commessa dall'affiliato.
In tema di trasporto di cose, il vettore risponde della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo che provi che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o da quello del destinatario.
La limitazione di responsabilità del vettore prevista dall'art. 1696, comma 2, c.c. non è applicabile in caso di dolo o colpa grave del vettore.
Ai fini della quantificazione del danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente).
In tema di trasporto di cose, il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 1697, terzo comma, cod. civ., al fine di far acclarare, prima della loro riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità del Franchisor e del Franchisee nel Contratto di Trasporto: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Avellino
La pronuncia del Tribunale di Avellino affronta un tema di notevole rilevanza pratica, ovvero la responsabilità nel contratto di trasporto, con particolare attenzione al ruolo del franchisor e del franchisee. La vicenda trae origine da un contratto di spedizione stipulato da una società, in qualità di mittente, per il trasporto di merce. Durante il trasporto, la merce subì dei danni, determinando un contenzioso tra il mittente e diverse società coinvolte nella spedizione, tra cui il vettore principale, un sub-vettore e la società che concede in licenza il marchio utilizzato per il servizio di spedizione.
Il mittente agiva in giudizio chiedendo l'accertamento della responsabilità delle società convenute per l'inadempimento del contratto di spedizione e il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento della merce. La società che concede in licenza il marchio si difendeva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto di trasporto con il mittente e di limitarsi a concedere ai propri licenziatari l'uso del marchio.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società che concede in licenza il marchio, ritenendo che la concessione in uso dei segni distintivi del franchisor al franchisee crea nel cliente un affidamento sull'identità tra le due figure e sull'esistenza di standard qualitativi comuni. Tale affidamento, secondo il Tribunale, determina un onere di controllo in capo al franchisor sulle attività del franchisee, la cui omissione colposa può comportare una responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente per fatto del franchisee.
Nel merito, il Tribunale ha accertato l'inadempimento del contratto di spedizione e la responsabilità delle società convenute per il danneggiamento della merce. In particolare, il Tribunale ha rilevato che i vettori non avevano fornito la prova liberatoria richiesta dall'articolo 1693 del codice civile, ovvero di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la piena esecuzione del contratto e che il danno fosse derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o da quello del destinatario.
Il Tribunale ha quindi condannato in solido le società convenute al risarcimento dei danni subiti dal mittente, quantificati nel valore della merce danneggiata, oltre rivalutazione e interessi. Il Tribunale ha escluso l'applicabilità della limitazione di responsabilità del vettore prevista dall'articolo 1696 del codice civile, ritenendo sussistente la colpa grave dei vettori, desumibile dal danneggiamento della merce nonostante l'imballaggio adeguato e la presenza di indicazioni di fragilità.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva proposta da una delle società convenute nei confronti di un'altra, in assenza di prova che il danno fosse ascrivibile esclusivamente a quest'ultima.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.