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TRIBUNALE DI AVELLINO

Sentenza n. 1037/2026 del 14-09-2026

principi giuridici

Il verbale di visita fiscale redatto dal medico convenzionato con l'INPS costituisce atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti; tuttavia, qualora il medico certifichi esclusivamente la mancata risposta all'indirizzo indicato, senza attestare espressamente l'assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'effettiva presenza del lavoratore presso l'abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso.

L'onere di diligenza del lavoratore nel rendersi reperibile alla visita fiscale presuppone l'accertamento dell'effettiva irreperibilità del medesimo, non potendosi attribuire un significato univoco sfavorevole al lavoratore a mere sintesi valutative o annotazioni equivoche contenute nel verbale di accesso, soprattutto in presenza di precedenti visite di controllo andate a buon fine e di comprovata presenza del lavoratore in abitazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Reperibilità del lavoratore in malattia: la diligenza non è presunta, ma va provata


Il Tribunale di Avellino, con una recente pronuncia, ha affrontato il delicato tema della reperibilità del lavoratore durante il periodo di malattia e dell'onere della prova in caso di contestazione disciplinare. La vicenda ha visto coinvolto un collaboratore scolastico, dipendente di un Ministero, il quale, colpito da sindrome influenzale, aveva regolarmente trasmesso il certificato di malattia indicando il proprio indirizzo di residenza e reperibilità.
Il fatto che ha dato origine alla controversia è la contestazione disciplinare ricevuta dal lavoratore a seguito di una visita fiscale, dalla quale era risultato irreperibile. Il dirigente scolastico aveva quindi decretato che il periodo di assenza per malattia sarebbe stato considerato come assenza ingiustificata, con conseguente trattenuta economica e pregiudizio sulla posizione lavorativa. Il lavoratore, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha adito il Tribunale per chiedere l'accertamento della corretta adempienza al dovere di diligenza e la condanna del Ministero al ripristino della sua posizione e al risarcimento del danno subito.
Il ricorrente ha sostenuto di aver adempiuto al proprio obbligo di diligenza, evidenziando come in precedenti occasioni il medico fiscale non avesse avuto difficoltà a rintracciarlo e che, nel giorno e nell'orario indicato nel verbale, era presente in casa. Ha inoltre precisato che, inserendo l'indirizzo in un sistema di navigazione, lo stesso segnalava un punto a circa 500 metri di distanza dall'effettiva abitazione, suggerendo una possibile difficoltà di individuazione per il medico. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha invece sostenuto l'indimostrata diligenza del lavoratore, ritenendo che non avesse fornito tutti gli elementi utili a consentire al medico l'effettivo accesso alla sua abitazione.
Il Tribunale, esaminando la questione, ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità in materia di visita medica fiscale di controllo, la quale stabilisce che il lavoratore non solo deve essere materialmente presente al domicilio nelle fasce orarie previste, ma ha anche l'onere di porre in essere ogni misura dettata dalla comune diligenza atta a consentire il suo reperimento. La prova di aver attuato tali misure, in caso di contestazione, spetta al lavoratore.
Un punto cruciale della decisione riguarda l'efficacia probatoria dei verbali redatti dai medici fiscali. Il Tribunale ha ribadito che tali verbali costituiscono atti pubblici e fanno fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto attestato nel documento. Qualora il medico certifichi esclusivamente che all'indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l'assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'effettiva presenza del lavoratore presso l'abitazione al momento della visita di controllo.
Nel caso specifico, il verbale di accesso allegato dal Ministero riportava l'annotazione "sconosciuto/irreperibile", che il Tribunale ha considerato una mera sintesi valutativa dell'esito dell'accesso, esprimendo un'equivocità non superabile con l'attribuzione di un significato univoco sfavorevole al lavoratore senza violare il riparto dell'onere probatorio.
Le risultanze della prova orale hanno giocato un ruolo determinante. Un medico di famiglia ha confermato di aver visitato il ricorrente presso la sua abitazione il giorno della visita fiscale, e la coniuge, sebbene separata, ha testimoniato la presenza del ricorrente in casa in quel giorno. Sebbene le foto dell'entrata dell'abitazione allegate dal ricorrente non siano state ritenute pienamente probatorie, il lavoratore ha allegato precedenti verbali di visita fiscale andate a buon fine, effettuate sulla base delle medesime indicazioni fornite. Ha inoltre prodotto foto da un'applicazione di mappe che evidenziavano la possibile difficoltà di individuazione dell'indirizzo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'addebito non fosse fondato. L'onere di diligenza del lavoratore nel rendersi reperibile presuppone, in ogni caso, l'accertamento dell'effettiva irreperibilità, che nel caso di specie non è stata confermata dalla prova testimoniale. L'ambiguità delle attestazioni del medico fiscale, unita alla comprovata presenza in abitazione del lavoratore nel giorno della visita e alla finalizzazione delle precedenti visite di controllo, ha portato il giudice a presumere la buona fede del ricorrente. Non è stato individuato un ulteriore "facere" del lavoratore diretto a consentire, in concreto, la realizzazione del controllo.
Per queste ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento disciplinare e condannando il Ministero al pagamento della somma trattenuta e al ripristino della posizione lavorativa per il periodo contestato. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti, in considerazione dell'oggetto della controversia, della natura e qualità delle parti, delle oscillazioni giurisprudenziali e dello stato di incertezza interpretativa.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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