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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 2693/2019 del 11-06-2019

principi giuridici

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata ### di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, sussiste per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, qualora il reddito prodotto da tale attività non sia integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, non essendo sufficiente, a tal fine, il versamento del contributo integrativo non correlato all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'obbligo assicurativo e contributivo presso la gestione separata ### si estende anche ai lavoratori autonomi occasionali che abbiano percepito redditi di lavoro autonomo superiori al limite di euro 5.000,00 annui, computati secondo il criterio di cassa, con riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare, e dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Iscrizione alla Gestione Separata INPS e Obbligo Contributivo per gli Avvocati: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame verte sulla controversa questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. 335/95, per gli avvocati iscritti all'Albo professionale che versano il contributo integrativo alla Cassa Forense, ma non sono iscritti alla Cassa stessa e, pertanto, non beneficiano di una posizione previdenziale specifica.
Nel caso di specie, un avvocato impugnava un provvedimento dell'INPS che disponeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e richiedeva il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009. L'avvocato sosteneva l'insussistenza dei presupposti impositivi, chiedendo l'annullamento dell'iscrizione e della richiesta di pagamento. L'INPS, al contrario, difendeva la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il giudice del lavoro, richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, seppur parzialmente. La Suprema Corte, infatti, ha affrontato la questione a livello nazionale, uniformandosi all'orientamento favorevole all'INPS. La Cassazione ha statuito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste per i professionisti iscritti all'albo, ma non alla cassa di categoria, anche se versano il contributo integrativo. Tale contributo, infatti, non determina la costituzione di una posizione previdenziale a favore del professionista.
Tuttavia, nel caso specifico, il giudice ha rilevato che il reddito da lavoro autonomo percepito dall'avvocato nell'anno 2009 era inferiore alla soglia di ### 5.000,00 prevista dalla legge. Tale circostanza, unitamente alla mancanza di prove da parte dell'INPS circa l'abitualità dell'attività professionale svolta, ha portato il giudice a ritenere l'attività occasionale e, di conseguenza, a dichiarare non dovute le somme richieste per l'anno 2009, revocando l'avviso di addebito e disponendo la cancellazione dell'iscrizione alla Gestione Separata. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, data la complessità della questione e il contrasto interpretativo esistente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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