TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 4412/2021 del 07-12-2021
principi giuridici
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. per l'inizio dell'esecuzione, a pena di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, sicché, una volta impedito il suo infruttuoso decorso con l'inizio dell'esecuzione, è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei novanta giorni e in base all'unico precetto, altre procedure espropriative, salvo il divieto di cumulo eccessivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Perenzione del Precetto e Successive Azioni Esecutive: Limiti e Possibilità
La pronuncia in esame affronta la questione della validità di un pignoramento immobiliare eseguito sulla base di un atto di precetto precedentemente utilizzato per avviare un'altra procedura esecutiva, poi estinta. Il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione dell'articolo 481 del codice di procedura civile, che disciplina l'efficacia del precetto e il termine entro cui deve essere iniziata l'esecuzione forzata.
Nel caso specifico, alcuni soggetti, comproprietari di un immobile, avevano proposto opposizione avverso un atto di pignoramento, sostenendo che il precetto su cui si fondava l'esecuzione fosse perento, essendo trascorsi più di novanta giorni dalla sua notifica senza che fosse stata intrapresa un'azione esecutiva valida. Il creditore, al contrario, eccepiva la validità del pignoramento, in quanto la precedente procedura esecutiva, sebbene estinta, aveva comunque interrotto il decorso del termine di decadenza previsto dall'articolo 481 c.p.c.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 c.p.c. è un termine di decadenza e non di prescrizione. Pertanto, l'inizio di una procedura esecutiva, anche se successivamente estinta per vizi propri, impedisce la perenzione del precetto, consentendo al creditore di avviare successive azioni esecutive sulla base del medesimo atto, purché non si configuri un abuso del diritto o un cumulo eccessivo di procedure.
Il giudice ha evidenziato che la precedente procedura esecutiva, seppur estinta per un vizio relativo alla corretta individuazione dei soggetti passivi dell'esecuzione, aveva comunque assolto alla funzione di impedire la decadenza del precetto. Di conseguenza, il successivo pignoramento, eseguito nel rispetto delle formalità di legge, è stato ritenuto valido ed efficace. Il Tribunale ha quindi condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
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