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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 4831/2022 del 29-12-2022

principi giuridici

Nel giudizio di divisione, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.

In caso di estinzione del giudizio di divisione per inattività delle parti, deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancata Integrazione del Litisconsorzio Necessario Determina l'Estinzione del Giudizio di Divisione


La pronuncia del Tribunale di Bari affronta una questione procedurale rilevante nell'ambito dei giudizi di divisione, ossia le conseguenze derivanti dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti terzi titolari di diritti reali gravanti sui beni oggetto di divisione.
Nel caso di specie, alcuni soggetti avevano promosso un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di un altro soggetto. Quest'ultimo si era costituito in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione e chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso di alcune somme. Nel corso del procedimento, il giudice aveva rilevato la presenza di formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili, tra cui un livello in favore del Comune, un usufrutto in favore della madre delle parti in causa, la costituzione di un fondo patrimoniale e un ulteriore vincolo in favore del Comune.
Pertanto, il giudice aveva ordinato agli attori di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti titolari di tali diritti, assegnando un termine perentorio di novanta giorni per la notifica dell'atto di integrazione. Tuttavia, gli attori non avevano provveduto a notificare l'atto nei termini prescritti.
Il Tribunale, richiamando l'articolo 102 del codice di procedura civile e l'articolo 1113 del codice civile, ha evidenziato come la presenza di diritti reali di terzi sui beni oggetto di divisione renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, affinché la divisione possa avere effetto anche nei loro confronti.
In considerazione della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura civile. Il giudice ha sottolineato la natura perentoria del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio e l'impossibilità di prorogarlo, anche in presenza di accordo tra le parti.
Infine, il Tribunale ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, motivando la decisione con la loro condotta processuale negligente, che aveva determinato l'estinzione del giudizio e costretto la controparte a sostenere spese legali per la propria difesa. È stato altresì ordinato al Conservatore dei ### di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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