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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 685/2022 del 18-02-2022

principi giuridici

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, non trova applicazione qualora, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.

La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma secondo dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà, va applicato il principio del minimo mezzo.

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere, altresì, conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù Coattiva di Passaggio: Interclusione del Fondo e Diritto di Accesso alla Via Pubblica


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, disciplinata dall'articolo 1051 del Codice Civile, a favore di un fondo ritenuto intercluso. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società, proprietaria di un fondo, che lamentava l'impossibilità di accedere alla pubblica via a causa della configurazione dei terreni circostanti. La società ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare l'interclusione del proprio fondo e di costituire una servitù di passaggio a carico del fondo confinante, di proprietà della convenuta, determinando altresì l'indennità dovuta per tale asservimento.
La convenuta si opponeva alla domanda, contestando l'interclusione e sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto procurarsi un accesso alla via pubblica acquistando un altro immobile confinante. Inoltre, eccepiva che il tracciato della servitù richiesta avrebbe gravato sul giardino di sua proprietà, area per la quale l'articolo 1051 del Codice Civile prevede un'esenzione. In via riconvenzionale, chiedeva la determinazione dell'indennità nel caso di accoglimento della domanda principale.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e successive integrazioni, ha accertato che la convenuta, attraverso una serie di atti di frazionamento e accorpamento di particelle, aveva determinato l'interclusione del fondo di proprietà della ricorrente. In particolare, è emerso che, precedentemente a tali modifiche, esisteva un accesso alla pubblica via attraverso una particella comune ai fondi delle parti in causa.
Il Giudice ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, nonostante questa gravasse sul giardino pertinenziale dell'abitazione della convenuta. A tal proposito, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esenzione prevista dall'articolo 1051, comma 4, del Codice Civile per case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera solo qualora il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi per realizzare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da tali aree. Nel caso in esame, le soluzioni alternative proposte dalla convenuta non consentivano un accesso diretto alla pubblica via.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la domanda della società ricorrente, disponendo la costituzione della servitù di passaggio su una fascia di terreno di proprietà della convenuta, individuata dal CTU. Ha, inoltre, determinato l'indennità dovuta per l'asservimento, quantificandola in un importo che, secondo il Giudice, teneva conto di tutti i pregiudizi subiti dal fondo servente. Infine, ha posto a carico della società ricorrente l'onere di eseguire, a propria cura e spese, le opere necessarie alla realizzazione della servitù, come specificate dal CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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