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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 2540/2023 del 26-06-2023

principi giuridici

L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti.

La pretesa indennitaria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, non trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale.

L'occupazione arbitraria del demanio marittimo integra un illecito civile permanente sottoposto a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. decorrente dalla cessazione della condotta illecita permanente.

L'### del ### ha la facoltà di inoltrare richieste di pagamento per le somme dovute e non corrisposte, per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche a titolo di occupazione di fatto, di immobili di proprietà dello Stato e, in caso di mancato pagamento, procedere alla riscossione mediante ruolo.

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Occupazione Abusiva di Area Demaniale: Onere della Prova e Prescrizione del Diritto all'Indennizzo


La pronuncia in esame trae origine da un'azione legale promossa da una persona fisica nei confronti dell'### del ### a seguito di richieste di pagamento di indennizzi per l'asserita occupazione abusiva di un'area demaniale marittima. L'attrice contestava la pretesa dell'amministrazione, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto all'indennizzo e, nel merito, sostenendo l'illegittimità delle richieste di pagamento.
La vicenda trae origine da due note con cui l'### del ### richiedeva il pagamento di indennizzi risarcitori, a decorrere dall'1.1.1977 fino al 31.12.2000, per la realizzazione di un immobile sul suolo demaniale. L'attrice, proprietaria di un'abitazione nella zona, sosteneva che l'immobile sorgeva su un'area privata, interessata da trasformazioni edilizie nel corso degli anni, e che già nel 1932 esistevano corpi di fabbrica sulla porzione di terreno in questione. Contestava, inoltre, l'applicabilità della normativa del ### della ### (R.D. n. 327 del 1942), entrato in vigore successivamente alla costruzione dei manufatti.
L'### del ### si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, contestando le argomentazioni dell'attrice. L'amministrazione affermava la propria capacità di riscuotere coattivamente i crediti vantati per l'utilizzazione abusiva di area demaniale, richiamando l'art. 1, co. 274, L. 30.12.2004, n. 311. Sosteneva, inoltre, che il termine di prescrizione applicabile fosse decennale e che la prima richiesta di pagamento fosse stata inoltrata nel 2007.
Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'### del ### in quanto tardiva. Successivamente, ha esaminato l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo, rigettandola. Il giudice ha rilevato che la prima richiesta di pagamento era stata inoltrata nel 2007 e che, in ogni caso, la pretesa indennitaria per l'occupazione abusiva di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale. Inoltre, anche qualificando le pretese dell'### del ### come risarcimento del danno da occupazione abusiva, il termine prescrizionale decorrerebbe dalla cessazione della condotta illecita, che, nel caso di specie, persisteva.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice. Il giudice ha riconosciuto il potere dell'### del ### di riscuotere coattivamente i crediti relativi all'utilizzazione abusiva di aree demaniali. Quanto alla contestazione dell'attrice sull'applicabilità del ### della ###, il Tribunale ha rilevato che l'attrice non aveva provato che l'immobile fosse stato costruito prima del 1942, data di entrata in vigore del ### stesso. L'attrice non aveva prodotto in giudizio né l'atto di compravendita del 1932, né i successivi atti di compravendita, né l'atto di donazione con il quale aveva ricevuto l'immobile, né i provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comune. Inoltre, non aveva documentato l'asserita assoluzione dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. Nav. e l'esito della ### espletata nel procedimento penale. Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., rigettando la domanda.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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