TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 4201/2023 del 24-10-2023
principi giuridici
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione delle affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale relative a circostanze oggetto di percezione sensoriale, quali la rilevazione del numero di targa di un veicolo, non richiede la proposizione di querela di falso, essendo sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
L'efficacia di piena prova fino a querela di falso del verbale di accertamento redatto da agenti di polizia, ai sensi dell'art. 2700 c.c., non sussiste con riguardo ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di circostanze relative a fatti che, per le loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente oggettivo, dando luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato concerna l'indicazione di un oggetto in movimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Querela di Falso Incidentale: Inammissibilità in Caso di Erronea Percezione Sensoriale da Parte del Pubblico Ufficiale
La pronuncia in commento trae origine da un giudizio di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, elevati nei confronti del proprietario di un motoveicolo. L'amministrazione comunale aveva appellato la sentenza di primo grado che accoglieva l'opposizione. Nel costituirsi in giudizio, il soggetto sanzionato aveva proposto querela di falso incidentale avverso i verbali, contestando la veridicità delle attestazioni relative alla sua presenza, in un determinato giorno e ora, a bordo del suo motoveicolo nei luoghi indicati nei verbali stessi.
Il soggetto sanzionato sosteneva, in sostanza, l'impossibilità di aver commesso le infrazioni contestate nei tempi e nei luoghi indicati, adducendo di trovarsi altrove al momento dei fatti e ponendo in dubbio la corretta identificazione del veicolo da parte degli agenti accertatori. A suo dire, gli agenti verbalizzanti avrebbero attestato circostanze non veritiere, derivanti da un errore di percezione o da altri fattori che avrebbero reso difficoltosa la corretta rilevazione della targa.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, non è necessario proporre querela di falso per contestare le affermazioni contenute in un verbale relative a circostanze oggetto di percezione sensoriale da parte del pubblico ufficiale, come la rilevazione del numero di targa di un'auto. In tali casi, è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, lasciando al giudice di merito l'apprezzamento delle stesse.
La fede privilegiata di cui gode il verbale di accertamento, infatti, non si estende ai giudizi valutativi del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da terzi o che derivano da presunzioni o considerazioni logiche. L'efficacia di piena prova è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come le modalità di accertamento dell'infrazione, con il veicolo in movimento, e le contestazioni sollevate dal soggetto sanzionato circa la corretta lettura della targa da parte degli agenti, rientrassero nell'ambito di una mera percezione del verbalizzante, suscettibile di errore materiale. Pertanto, la contestazione del numero di targa non richiedeva la proposizione di querela di falso, essendo sufficiente fornire prove contrarie alla presunzione di veridicità del verbale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.