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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 4305/2023 del 02-11-2023

principi giuridici

Nelle azioni di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.

In un contratto di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori, la mancata erogazione di una tranche di finanziamento da parte della banca mutuante è legittima qualora sussistano circostanze, quali l'esistenza di un pignoramento sul conto corrente di accredito delle somme, la morosità del mutuatario nel pagamento delle rate di mutuo, o il superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, che giustifichino la sospensione dell'erogazione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e delle clausole contrattuali di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimento Contrattuale e Mutuo Fondiario: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a precetto promossa da una società operante nel settore edile avverso un istituto di credito, in relazione a un contratto di mutuo fondiario finalizzato alla costruzione di immobili. La società opponente contestava la legittimità del precetto, lamentando inadempimenti contrattuali da parte della banca, consistenti in ritardi e frazionamenti nell'erogazione di una tranche del finanziamento, nonché nella mancata erogazione di una successiva tranche, invocando l'articolo 1460 del codice civile e chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, la società opponente provvedeva al pagamento integrale della somma intimata con il precetto. L'istituto di credito eccepiva la cessazione della materia del contendere limitatamente al credito precettato, contestando nel merito gli asseriti inadempimenti e la fondatezza della domanda risarcitoria.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto del precetto, stante l'intervenuto pagamento. Tuttavia, ha ritenuto sussistente l'interesse della società opponente a coltivare l'azione volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca, ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione. Il giudice ha rilevato che l'istituto di credito aveva fornito prova della correttezza del proprio operato, dimostrando che l'erogazione frazionata della prima tranche del finanziamento era avvenuta in deroga alle condizioni contrattuali, ma a beneficio della società mutuataria, consentendole di ottenere un'anticipazione di fondi. Quanto alla mancata erogazione della seconda tranche, il Tribunale ha evidenziato che la banca aveva legittimamente subordinato l'erogazione alla risoluzione di alcune criticità emerse nel rapporto con la società mutuataria, tra cui la presenza di un pignoramento sul conto corrente destinato all'accredito delle somme e la morosità nel pagamento delle rate di mutuo.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la società opponente non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità tra l'asserito inadempimento della banca e i danni lamentati, limitandosi a generiche allegazioni.
Pertanto, il Tribunale ha concluso per l'infondatezza dell'opposizione, condannando la società opponente al pagamento delle spese processuali, compensate parzialmente in ragione dell'avvenuto pagamento della somma precettata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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