TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 977/2023 del 20-03-2023
principi giuridici
Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente annotate deve fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, producendo in giudizio il contratto e gli estratti conto, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova per spostare tale onere sulla banca, salvo che la documentazione sia stata precedentemente richiesta ex art. 117 TUB e la banca non abbia ottemperato.
L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte istante, né essere utilizzata a fini meramente esplorativi.
La domanda di nullità delle clausole del contratto di conto corrente è proponibile in ogni tempo, anche in costanza di rapporto, al fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso, ma grava sull'attore l'onere di allegare specificamente i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.
La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti, né essere utilizzata per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti.
La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. esige la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, configurandosi come abuso dello strumento processuale in sé.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova e Domande Esplorative nei Contenziosi Bancari: Un'Analisi della Pronuncia
La sentenza in esame affronta una complessa controversia tra una società, i suoi soci fideiussori e un istituto bancario, originata da presunte irregolarità nella gestione di diversi conti correnti. Gli attori lamentavano la mancata rendicontazione, l'applicazione di interessi non pattuiti e l'illegittimità delle fideiussioni prestate.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, focalizzandosi in particolare sull'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio. La società e i soci, infatti, avevano contestato genericamente gli addebiti bancari, senza fornire una specifica quantificazione o documentazione a supporto delle proprie affermazioni. Il giudice ha sottolineato come la parte attrice avesse omesso di produrre in giudizio i contratti di conto corrente e gli estratti conto, elementi essenziali per dimostrare l'esistenza di clausole illegittime o addebiti non dovuti.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore. Tale strumento processuale, infatti, non può essere utilizzato per finalità meramente esplorative, volte a ricercare elementi di prova non tempestivamente allegati. Il giudice ha ricordato che il correntista ha il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie degli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB), e che tale diritto deve essere esercitato preliminarmente, prima di poter ricorrere all'istanza di esibizione in giudizio.
La pronuncia ha altresì affrontato la questione della domanda di ripetizione di indebito, chiarendo che essa è improponibile se il conto corrente è ancora aperto al momento della proposizione della domanda. In tal caso, l'interesse del cliente deve trovare soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario che l'attore assolva l'onere della prova, dimostrando l'esistenza di clausole illegittime o addebiti non dovuti.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande relative all'illegittimità delle fideiussioni, rilevando la genericità delle allegazioni attoree e la mancata contestualizzazione delle doglianze. Analogamente, è stata respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto non adeguatamente supportata da elementi probatori specifici.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria, ravvisando una violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.