TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 1235/2024 del 25-03-2024
principi giuridici
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite implica la corresponsione di una retribuzione che, in linea di principio, deve coincidere con la retribuzione ordinaria, includendo gli elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e aventi la funzione di compensare specifici disagi derivanti dall'espletamento di dette mansioni, oppure correlati al peculiare status professionale o personale dell'interessato, escludendo le voci retributive dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
La prescrizione dei diritti retributivi del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche in caso di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dalla legge n. 92/2012, qualora la tutela reintegratoria non sia predeterminata e certa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La Retribuzione Durante le Ferie: Inclusione delle Indennità Accessorie e Diritto dell'Unione Europea
Una recente sentenza del Tribunale di Bari ha affrontato la questione del calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie, con particolare riferimento all'inclusione di indennità accessorie percepite in costanza di rapporto di lavoro.
Il caso trae origine dal ricorso di un ex dipendente di una società di trasporti pubblici, il quale lamentava che alcune indennità, pur percepite in modo continuativo e non occasionale durante il rapporto di lavoro, non fossero state incluse nella base di calcolo della retribuzione corrisposta a titolo di ferie. Tali indennità comprendevano diarie e trasferte, indennità di presenza aggiuntiva, indennità di agente unico, indennità turni di linea, indennità di rifornimento e indennità di supero nastro. Il ricorrente chiedeva quindi l'accertamento del proprio diritto all'inclusione di tali emolumenti nella base di calcolo della retribuzione per ferie e la condanna generica della società al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, che riconosce il diritto del lavoratore a percepire, durante le ferie, una retribuzione che rifletta la sua ordinaria prestazione lavorativa. Il giudice ha richiamato la normativa nazionale ed europea, in particolare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che sancisce il diritto a ferie annuali retribuite, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha precisato il concetto di "retribuzione" ai fini del calcolo delle ferie.
Il Tribunale ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza europea, la retribuzione durante le ferie deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, includendo tutti gli elementi intrinsecamente collegati all'esecuzione delle mansioni e che compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni, oppure correlati allo status professionale o personale del lavoratore. Al contrario, non devono essere presi in considerazione gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che le indennità percepite dal ricorrente fossero intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio e compensassero le specifiche penosità derivanti da tali mansioni. In particolare, le indennità di trasferta e diaria ridotta sono correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata, l'indennità di agente unico si riconosce solo per i turni guida, l'indennità fuori nastro alla durata prolungata del tempo di guida, lo stesso per l'indennità di rifornimento legata all'utilizzo del mezzo, l'indennità aggiuntiva al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso lo svolgimento di specifiche mansioni.
Il Tribunale ha quindi concluso che tali indennità, in quanto intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni e corrisposte in maniera continuativa, dovevano essere incluse nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie. Il giudice ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione dei diritti retributivi non decorre durante il corso del rapporto di lavoro, anche nel caso di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dalla legge n. 92/2012.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.