TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 1325/2024 del 15-03-2024
principi giuridici
Il divieto di espulsione, respingimento o estradizione di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle ### al ### e alle ### dei ###, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda.
Ai fini del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998, occorre una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in ### e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del diritto alla vita privata e familiare: il permesso di soggiorno per protezione speciale
La pronuncia in commento affronta il tema del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, disciplinato dall'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in legge. La vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino straniero avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento della protezione speciale. Il Ministero dell'Interno è rimasto contumace nel giudizio.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. I giudici hanno richiamato il principio di non-refoulement, sancito da diverse fonti sovranazionali, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che individua nell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 la norma che attua tale principio nell'ordinamento nazionale. Tale norma, secondo la Cassazione, impone il divieto di espulsione e respingimento in tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali.
Il Tribunale ha evidenziato come il D.L. n. 130/2020 abbia ampliato lo spettro di applicazione del principio di non-refoulement, prevedendo che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva allegato, a fondamento della domanda, il conseguimento di un significativo livello di integrazione socio-lavorativa in ### e la tutela dei legami familiari ivi instaurati, producendo documentazione relativa alla frequenza di un corso scolastico, contratti di lavoro e buste paga, nonché lo stato di famiglia dal quale si evinceva la presenza in ### dei genitori e del fratello, regolarmente soggiornanti, e il contratto di locazione intestato al padre.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse avviato un serio ed effettivo percorso di integrazione socio-lavorativa, tale da includerlo stabilmente nel tessuto socioeconomico, percependo redditi idonei ad assicurargli un'esistenza dignitosa. Confrontando il livello di integrazione raggiunto in ### con le difficoltà che incontrerebbe in caso di rimpatrio, il Tribunale ha ravvisato un profilo di vulnerabilità soggettiva derivante dalla perdita della retribuzione e dalla lesione del diritto alla tutela dei legami familiari. Per tali ragioni, ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.