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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 1498/2024 del 11-04-2024

principi giuridici

Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di ferie annuali retribuite, non solo al mantenimento della retribuzione base, ma anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni inerenti al rapporto di lavoro, che compensano specifici disagi derivanti dalle stesse, ovvero correlati allo status personale o professionale del lavoratore, purché percepiti con continuità e non occasionalmente.

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato non assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei diritti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto stesso.

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore all'inclusione di determinate indennità nella retribuzione feriale, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione retributiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inclusione di Indennità nella Retribuzione Feriale: Un'Applicazione dei Principi Comunitari


Una recente sentenza del Tribunale di Bari ha affrontato la questione dell'inclusione di determinate indennità nella retribuzione percepita durante i periodi di ferie annuali di un lavoratore del settore trasporti. La controversia è nata da un ricorso presentato dagli eredi di un dipendente di una società di trasporti, il quale, durante il suo rapporto di lavoro, aveva percepito mensilmente, con continuità, emolumenti quali retribuzione per diarie e trasferte, indennità di presenza e indennità di presenza aggiuntiva. I ricorrenti lamentavano che tali emolumenti non fossero stati inclusi nel calcolo della retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie.
La società convenuta si è opposta alla domanda, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e la mancanza di prova della qualità di eredi degli istanti. Tali eccezioni sono state respinte dal giudice, il quale ha rilevato che gli elementi essenziali della domanda erano comunque desumibili dall'atto introduttivo nel suo complesso e che la qualità di eredi era stata debitamente comprovata da un atto notarile.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la normativa costituzionale e comunitaria in materia di diritto alle ferie retribuite, sottolineando come la Corte di Giustizia dell'### abbia chiarito che la retribuzione feriale deve corrispondere alla retribuzione ordinaria del lavoratore, al fine di garantire che questi possa godere effettivamente del periodo di riposo senza subire una diminuzione sproporzionata del proprio trattamento economico.
Il giudice ha quindi analizzato le singole indennità contestate, verificando se esse fossero intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dal dipendente, se compensassero specifici disagi derivanti dall'espletamento di tali mansioni, oppure se fossero correlate allo status professionale o personale dell'interessato. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come le indennità di trasferta e diaria ridotta fossero chiaramente connesse allo svolgimento di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri, compensando quindi le specifiche penosità derivanti da tali condizioni di lavoro.
Inoltre, il giudice ha rilevato che gli emolumenti in questione erano stati percepiti dal lavoratore con continuità e in modo non occasionale, escludendo quindi che avessero carattere di eccezionalità e discontinuità. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che le indennità indicate nel ricorso dovevano essere incluse nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ritenendo che il termine prescrizionale decorresse dalla cessazione del rapporto di lavoro e che, pertanto, il diritto azionato non fosse prescritto. In definitiva, il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando il diritto del lavoratore all'inclusione delle indennità contestate nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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