TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 1670/2024 del 22-04-2024
principi giuridici
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite, tutelato a livello costituzionale, codicistico, unionale e convenzionale, impone che la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie annuali sia calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria, includendo tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e aventi la funzione di compensare specifici disagi derivanti dall'espletamento di dette mansioni, ovvero correlati al peculiare status professionale o personale dell'interessato, escludendo unicamente le voci retributive dirette a rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la prescrizione dei diritti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, qualora la disciplina dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non assicuri una predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e una tutela adeguata, generando incertezza circa la tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Inclusione delle Indennità nella Retribuzione per Ferie: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Bari
La recente sentenza del Tribunale di Bari ha affrontato la questione cruciale dell'inclusione di determinate indennità nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie di un lavoratore. Il caso ha visto contrapporsi un operatore di esercizio di una società di trasporti pubblici e la sua datrice di lavoro, in merito al computo di alcune voci retributive accessorie nella retribuzione percepita durante le ferie.
Il lavoratore sosteneva che, nonostante la natura fissa e non occasionale di diarie e trasferte, indennità domenicale, indennità di presenza aggiuntiva, indennità di agente unico, indennità turni di linea, indennità di rifornimento e indennità di supero nastro, tali compensi non fossero stati inclusi nel calcolo della retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie. Di conseguenza, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta l'inclusione di tali emolumenti nella base di calcolo della retribuzione per ferie e la condanna generica della società al pagamento delle differenze retributive.
La società resistente contestava le pretese del lavoratore, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito, evidenziando che la proposizione del giudizio era dipesa da un mutamento giurisprudenziale successivo all'introduzione di un precedente ricorso. Tale revirement, infatti, aveva modificato il termine di prescrizione dei diritti retributivi, consentendo al lavoratore di rivendicare anche le differenze retributive non ancora prescritte al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione. I giudici hanno richiamato la normativa nazionale ed europea in materia di diritto alle ferie retribuite, sottolineando che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'### e che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria durante tale periodo di riposo.
Il Tribunale ha quindi analizzato le singole indennità contestate, evidenziando come le stesse fossero intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio e compensassero specifici disagi derivanti dall'espletamento di tali mansioni. In particolare, le indennità di trasferta e diaria ridotta sono correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri, l'indennità di agente unico si riconosce solo per i turni guida, l'indennità fuori nastro alla durata prolungata del tempo di guida, lo stesso per l'indennità di rifornimento legata all'utilizzo del mezzo, l'indennità aggiuntiva al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso lo svolgimento di specifiche mansioni.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che tali indennità dovevano essere ricomprese nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensative delle specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, aderendo alla giurisprudenza che ritiene che la prescrizione non decorra durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dalla legge Fornero.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato il diritto del lavoratore all'inclusione delle indennità indicate nel ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive relative al periodo dal 20.7.2007 al 17.7.2012.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.