TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 1885/2024 del 18-04-2024
principi giuridici
Nel raggruppamento temporaneo di imprese, in mancanza di diversa ed esplicita volontà delle parti, la società capogruppo agisce quale mandataria delle altre società partecipanti, sicché il contratto di garanzia autonoma da questa stipulato nell'interesse delle altre imprese è vincolante anche per queste ultime, le quali restano obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente.
Il contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce sostanzialmente una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale, con applicazione del termine di prescrizione decennale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Garanzia Fideiussoria e Raggruppamenti Temporanei di Imprese: Profili di Responsabilità Solidale e Regresso
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata, a seguito di una richiesta di pagamento di premi assicurativi relativi a polizze fideiussorie. La compagnia assicurativa aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute in relazione a proroghe di polizze stipulate a garanzia degli obblighi assunti da un raggruppamento temporaneo di imprese (###) nei confronti di un ente pubblico.
La società opponente contestava, tra l'altro, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle appendici delle polizze, eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento dei premi, la decadenza dall'escussione della polizza per mancato rispetto dei termini di legge e l'indeterminatezza della pretesa creditoria. Chiamava, inoltre, in causa altre società facenti parte dell'### al fine di ottenere la manleva e il regresso per le quote di rispettiva competenza.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica grafologica, ha accertato la non autenticità di una delle sottoscrizioni contestate. Tuttavia, ha ritenuto la società opponente responsabile in solido con le altre imprese del raggruppamento, in virtù del principio di responsabilità solidale sancito dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici all'epoca dei fatti), secondo cui l'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
Il giudice ha evidenziato che, in assenza di una diversa ed esplicita volontà delle parti, la società capogruppo di un ### agisce quale mandataria delle altre società partecipanti, rendendo vincolante anche per queste ultime il contratto di garanzia autonoma stipulato. Di conseguenza, le imprese mandanti restano obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente.
Il Tribunale ha, inoltre, qualificato le garanzie in questione come contratti autonomi di garanzia, in ragione dell'espressa deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione, in particolare agli articoli 1944, 1952 e 1957 del codice civile. Tale qualificazione ha comportato l'applicazione del termine di prescrizione decennale, proprio della fideiussione, anziché quello breve previsto per i contratti di assicurazione.
In definitiva, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione dell'opponente, ma condannandola al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella originariamente richiesta, in solido con l'impresa ###. Ha, inoltre, accolto l'azione di regresso nei confronti di alcune delle società chiamate in causa, condannandole a rifondere all'opponente le rispettive quote di debito. Al contrario, ha rigettato la domanda di regresso nei confronti di una società che non aveva partecipato alle attività oggetto dell'appalto e ha dichiarato improcedibile l'azione nei confronti di una società fallita.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.