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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 791/2024 del 16-02-2024

principi giuridici

L'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale è inammissibile qualora fondata su vizi formali o sostanziali del titolo stesso, salvo che si deduca l'inesistenza giuridica del titolo o la sopravvenuta mancanza delle ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.

L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare prevista dall'art. 374 c.c. per promuovere giudizi o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nell'interesse del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione all'Esecuzione e Necessità di Autorizzazione del Giudice Tutelare: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Bari


La pronuncia del Tribunale di Bari affronta una questione complessa relativa all'opposizione a un atto di precetto e alla necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare per determinate azioni legali intraprese da un amministratore di sostegno.
La vicenda trae origine da un atto di precetto notificato a una società, intimata al pagamento di una somma ingente in forza di due decreti ingiuntivi, uno dei quali confermato da una sentenza passata in giudicato. La società debitrice ha contestato il precetto, eccependo la carenza di legittimazione processuale del soggetto creditore, in quanto beneficiario di amministrazione di sostegno. In particolare, la società opponente ha sostenuto che l'amministratore di sostegno non avesse ottenuto la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare per resistere in un giudizio di cognizione ordinaria e per incardinare un ulteriore giudizio monitorio. Di conseguenza, la società ha chiesto la dichiarazione di nullità del precetto e la caducazione dei titoli esecutivi.
Il Tribunale, nel valutare l'opposizione, ha operato una distinzione fondamentale tra le diverse censure sollevate dalla società debitrice. Da un lato, ha qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione, nella parte in cui contestava i titoli esecutivi di formazione giudiziale. Su questo punto, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, richiamando il principio secondo cui l'esecuzione intrapresa in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere contrastata solo per fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore successivi alla formazione del titolo stesso, o per vizi che ne determinino l'inesistenza giuridica, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Dall'altro lato, il Tribunale ha qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui contestava il presunto vizio formale dell'atto di precetto, consistente nella mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare. Tuttavia, anche su questo punto, il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo non necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la notifica di un atto di precetto. Il Tribunale ha motivato tale decisione evidenziando la natura stragiudiziale del precetto, atto che si limita a preannunciare l'azione esecutiva e che non integra la promozione di un'azione giudiziaria in senso stretto. In altre parole, il precetto è considerato un atto preordinato all'accrescimento del patrimonio del soggetto tutelato o alla protezione della sua posizione, e non un atto che possa arrecare un pregiudizio.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, confermando la validità del precetto e condannando la società opponente al pagamento delle spese processuali. La sentenza si basa su una rigorosa applicazione dei principi processuali e su una precisa qualificazione della natura giuridica dell'atto di precetto, distinguendolo dalle azioni giudiziarie che richiedono l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
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testo integrale


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