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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 1032/2025 del 13-03-2025

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la pluriennale copertura di un posto di lavoro da parte di un lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della vacanza del posto, dell'assenza di riserva datoriale di provvedere mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, legittimando il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la protrazione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori per la durata intera del rapporto di lavoro esclude la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto tramite concorso, consentendo il riconoscimento dell'inquadramento superiore anche in difetto di esplicito atto autorizzativo.

In materia di riconoscimento della qualifica superiore, il giudice di merito deve accertare in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, verificando che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, comportando l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore, e che le mansioni non siano riconducibili a quelle previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Mansioni Superiori nel Settore Autoferrotranviario: Un'Analisi Giurisprudenziale


La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento delle mansioni superiori e del conseguente inquadramento retributivo nel contesto specifico del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore, inquadrato come collaboratore di esercizio (parametro 129), il quale rivendicava l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, tipiche dell'operatore di esercizio (parametro 140), in particolare quelle di verificatore dei titoli di viaggio.
Il giudice, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato come, pur non applicandosi automaticamente l'articolo 2103 del codice civile (relativo alla promozione automatica), la prolungata copertura di un posto di lavoro con qualifica inferiore può costituire un elemento presuntivo dell'esistenza di una vacanza del posto, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedere mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori. Tale orientamento, pur tenendo conto della specialità del rapporto di lavoro nel settore autoferrotranviario, si pone in linea con un graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato.
Nel caso specifico, il giudice ha accertato, sulla base delle prove documentali e testimoniali acquisite, che il lavoratore aveva effettivamente svolto, per un periodo significativo, le mansioni di verificatore dei titoli di viaggio, consistenti nella richiesta di esibizione dei titoli, nell'identificazione degli utenti sprovvisti, nell'irrogazione e consegna dei verbali di accertamento e nella riscossione delle sanzioni. Tali mansioni, secondo il giudice, rientrano nell'ambito della qualifica superiore di operatore di esercizio, che prevede, in alternativa alla guida dei mezzi, lo svolgimento di attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Di conseguenza, il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del lavoratore all'inquadramento nel parametro 140 a partire da una certa data e condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a partire da un'altra data. Il giudice ha inoltre respinto l'eccezione di litispendenza sollevata dalla società, ritenendo che il precedente procedimento avesse ad oggetto un diverso periodo temporale e diverse pretese. Analogamente, è stata respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto formulata in modo generico.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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