TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 370/2025 del 04-02-2025
principi giuridici
Il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis si trasmette per filiazione, a condizione che l'ascendente italiano emigrato all'estero non abbia mai perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione nello Stato estero di immigrazione.
In materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la mancata opposizione della pubblica amministrazione resistente, unitamente alle circostanze rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis per Discendenza da Avi Italiani Emigrati
La pronuncia in esame affronta il tema del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ovvero per diritto di sangue, a favore di un gruppo di ricorrenti discendenti da un avo italiano emigrato all'estero.
Nel caso specifico, i ricorrenti hanno adito il Tribunale al fine di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana in quanto discendenti di un soggetto nato in Italia nel 1892, successivamente emigrato in ### e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. Tale persona, secondo quanto dedotto in giudizio, aveva contratto matrimonio in ### e generato un figlio, il quale a sua volta aveva avuto altri discendenti, fino ad arrivare ai ricorrenti.
Il Ministero dell'Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, né ha sollevato obiezioni in merito alla documentazione prodotta a sostegno della domanda. L'amministrazione si è limitata a rappresentare la notevole mole di richieste di cittadinanza pendenti, invocando tale circostanza come motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale, valutate le prove documentali prodotte dai ricorrenti, ha accolto integralmente il ricorso. Il giudice ha accertato la sussistenza del legame di filiazione tra i ricorrenti e l'avo italiano emigrato, il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana. Di conseguenza, in applicazione del principio dello ius sanguinis e della normativa vigente in materia di cittadinanza (art. 1 della L. 91/1992), ha dichiarato che i ricorrenti possiedono la cittadinanza italiana.
Il Tribunale ha altresì ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, al fine di dare piena attuazione alla decisione. Infine, tenuto conto del comportamento processuale del Ministero dell'Interno, che non si è opposto alla domanda, e delle difficoltà rappresentate dall'amministrazione in relazione al numero elevato di richieste di cittadinanza, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.