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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 581/2025 del 17-02-2025

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, formalmente convenuto, assume la posizione di attore in senso sostanziale, con conseguente onere di provare il diritto di credito azionato.

La produzione in giudizio, da parte del creditore, del conto, anche se non comunicato stragiudizialmente al debitore, impone a quest'ultimo di sollevare specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati o sulla non imputabilità dell'inadempimento, non essendo sufficienti contestazioni generiche o la mera affermazione di nulla dovere.

In tema di cessione del credito, la notificazione al debitore ceduto, pur non essendo elemento costitutivo del trasferimento, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente, potendo la conoscenza della cessione essere acquisita dal debitore anche aliunde, in qualsiasi modo, compresa la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione nel corso del giudizio di opposizione.

Nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ai fini dell'efficacia della cessione, non è necessaria la notifica al debitore ceduto, essendo sufficiente la pubblicazione sulla ###, contenente l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.

Gli estratti conto prodotti dalla banca costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, soggette alla disciplina di cui all'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate.

La mancanza del piano di ammortamento non incide sulla validità del contratto di finanziamento e non costituisce elemento essenziale ai fini della prova in giudizio del credito.

L'### (Indice Sintetico di ### svolge una funzione meramente informativa, sicché la sua mancanza o divergenza rispetto a quello reale non determina una maggiore onerosità del finanziamento né comporta la violazione degli artt. 117 o 125-bis TUB.

L'art. 117 TUB, in tema di trasparenza bancaria, non trova applicazione nelle ipotesi di difformità tra ### effettivo e quello dichiarato in contratto, ma solo nel caso di mancata assoluta indicazione del ###

Il contratto di finanziamento frazionato in più rate costituisce un'unica obbligazione, la cui prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata ed è soggetta al termine ordinario decennale, non trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista per i pagamenti periodici di singole obbligazioni autonome.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Onere della Prova, Cessione del Credito e Cartolarizzazione


La pronuncia in esame affronta una controversia derivante dall'opposizione a un decreto ingiuntivo, analizzando diverse questioni giuridiche rilevanti in materia di obbligazioni e contratti. Il procedimento trae origine da un'azione promossa da un soggetto creditore nei confronti di un debitore, al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda su una serie di considerazioni di diritto, in primis, il giudice ha richiamato il principio generale sull'onere della prova, ribadendo che spetta al creditore dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva il suo diritto, mentre è onere del debitore eccepire l'avvenuto adempimento o l'imputabilità dell'inadempimento a cause a lui non imputabili. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che il creditore avesse assolto al proprio onere probatorio, producendo documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato.
Un punto centrale della controversia ha riguardato l'eccezione sollevata dal debitore in merito alla mancata notifica della cessione del credito. Il Tribunale ha chiarito che, anche in assenza di notifica, la cessione del credito produce i suoi effetti tra cedente e cessionario, comportando la perdita del diritto da parte del cedente. La notifica, o comunque la conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto, rileva unicamente al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente in buona fede. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la comunicazione della cessione avvenuta nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fosse sufficiente a rendere edotto il debitore dell'avvenuta cessione.
La sentenza si sofferma, inoltre, sulla questione della cartolarizzazione dei crediti. Il Tribunale ha evidenziato che, in tali operazioni, la legge speciale prevede una deroga alle ordinarie norme sulla cessione dei crediti, in quanto per l'efficacia della cessione non è necessaria la notifica al debitore ceduto, essendo sufficiente la pubblicazione sulla ###. Tale pubblicazione, nel caso di cessione in blocco dei crediti di impresa, deve contenere l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.
Ulteriori eccezioni sollevate dal debitore, relative alla mancanza degli estratti conto e del piano di ammortamento, sono state ritenute infondate dal Tribunale. In particolare, il giudice ha precisato che gli estratti conto prodotti dalla banca costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici e che, pertanto, non è possibile procedere all'esibizione dell'originale. Quanto al piano di ammortamento, il Tribunale ha affermato che la sua mancanza non incide sulla validità del contratto e non costituisce un elemento essenziale ai fini della prova in giudizio del contratto di credito.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa all'erronea indicazione dell'ISC (Indice Sintetico di ###, ritenendo che tale indice non rappresenti un tasso di interesse da applicare al finanziamento, ma una semplice informazione contrattuale sul costo effettivo del finanziamento. La sua mancanza o divergenza tra l'ISC pubblicizzato e quello reale può costituire pubblicità ingannevole, ma non produce una maggiore onerosità del finanziamento e non comporta, pertanto, una violazione delle norme del ###
Il giudice ha anche affrontato la questione della prescrizione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale, in quanto il contratto di finanziamento, pur frazionato in più rate, è considerato come un'unica obbligazione. Inoltre, nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato la presenza di atti interruttivi che hanno impedito il decorso del termine prescrizionale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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